Cassazione Penale, Sentenza n. 21448/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per più censure: contestazione dell'aggravante per effrazione (art. 625 c.1 n.2 c.p.), domanda di riclassificazione del furto come tentato, mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) rispetto a resistenza e lesioni, contestazione della recidiva qualificata e diniego delle circostanze attenuanti generiche; per Fabio sono altresì denunciati travisamento delle prove e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello: l'aggravante per effrazione era legittimamente riconosciuta sulla base della forzatura del cilindretto della serratura; il furto è stato consumato poiché gli imputati hanno avuto, anche se per breve tempo, la disponibilità autonoma della res furtiva; l'art. 131-bis non è applicabile alla resistenza (espressamente esclusa) e, per le restanti fattispecie, la gravità e pericolosità delle condotte rendono incompatibile la particolare tenuità; la recidiva è stata adeguatamente valutata; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato sulla base della personalità e dei precedenti. L'inammissibilità del ricorso esclude di poter valorizzare successivi effetti della riforma sulla procedibilità a querela del furto. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Definizione di furto; la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato nella sua forma consumata avendo gli imputati avuto la disponibilità della cosa asportata.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante per furto commesso con effrazione; la Corte ha interpretato la 'forzatura' del cilindretto della serratura come effrazione, cioè impiego di energia fisica che altera e danneggia la cosa, giustificando l'aggravante.
Reato di resistenza a pubblico ufficiale; la norma è espressamente esclusa dalla possibilità di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis).
Causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ricordato che, pur essendo la norma di natura sostanziale e retroattiva, non si applica quando il fatto ha elevata gravità/offensività o quando la fattispecie è espressamente esclusa dalla norma (es. art. 337).
Previsione della procedibilità a querela per talune ipotesi di furto introdotta dalla riforma; la Corte ha rilevato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di valorizzare la successiva modificazione della procedibilità nei giudizi di legittimità pendenti.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha rimodulato l'art. 131-bis e introdotto regole sulla procedibilità; la Corte ne ha richiamato la portata (retroattività della nuova disciplina dell'art. 131-bis) ma ha ritenuto comunque inoperante l'istituto per la gravità del fatto.
Previsione della condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità; applicata per la condanna di euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- La qualificazione dell'effrazione si fonda su elementi materiali che dimostrino una 'forzatura' della serratura o analogo impiego di energia fisica; se provato, giustifica l'aggravante di cui all'art. 625 c.1 n.2 c.p.
- Il furto si considera consumato quando l'agente consegue, anche brevemente, la disponibilità autonoma della res furtiva; l'inseguimento immediato e il rapido recupero da parte della vittima o della polizia non escludono la consumazione.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede non solo il rispetto dei limiti edittali ma anche la valutazione della tenuità concreta del fatto; reati espressamente esclusi o condotte di elevata gravità non sono compatibili con la causa di non punibilità.
- Le censure generiche, non specificamente confrontate con la motivazione del giudice di merito, rendono il ricorso inammissibile: il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le ragioni che contrastano con la motivazione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità preclude che siano poi valorizzate, nel processo, modifiche normative che incidano sulla procedibilità (es. introduzione della procedibilità a querela) a meno che non sia stato validamente riaperto il giudizio.
Testo integrale
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