Cassazione Penale, Sentenza n. 21450/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva: 1) manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova (art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che non era stata individuata una fonte primaria dell'inquinamento e che il consulente tecnico aveva utilizzato un metodo puramente presuntivo senza uno studio adeguato sull'andamento della falda, sulle matrici di terreno del sito e sulle possibili fonti alternative; 2) violazione dell'art.606, comma 1, lett. c) c.p.p., per mancata applicazione dell'art.129, comma 2, c.p.p., ritenendo che l'istruttoria avrebbe evidenziato l'innocenza dell'imputato e quindi dovesse essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dell'interesse concreto del ricorrente ad ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito in luogo della declaratoria di estinzione per prescrizione, non avendo il ricorrente specificato l'interesse concreto e non avendo allegato la "evidenza" richiesta dall'art.129, comma 2, c.p.p. (ossia elementi negli atti tali da escludere in modo chiaro e non contestabile la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato). Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.110 cod.pen.
Norma relativa alla concorso di persone nel reato; citata nel capo a) in combinato con altre fattispecie per la responsabilità penale degli amministratori/liquidatore
art.434 cod.pen.
Riferimento alla fattispecie base collegata al disastro ambientale contestato (concausa con artt.110 e 449 c.p.)
art.449 cod.pen.
Aggravamento/definizione del reato di disastro ambientale; la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile ratione temporis il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dalla legge n.251/2005 art.6, comma 1
art.452 cod.pen. in relazione all'art.440 cod.pen.
Contestazione relativa all'adulterazione delle acque resa pericolosa per la salute pubblica (capo b); la Corte territoriale ha ritenuto estinto il reato per prescrizione
art.257, comma 1, d.lgs. n.152/2006
Contravvenzione per omissione degli obblighi di bonifica e gestione delle matrici ambientali (capo c); contestata omissione di adempimenti previsti dal d.lgs.152/2006
art.242 d.lgs. n.152/2006
Norma sulle procedure di bonifica cui gli imputati avrebbero omesso di conformarsi (richiamata nella contestazione della mancata bonifica)
art.6, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n.251
Prevede raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui all'art.449 c.p.; la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile tale raddoppio ratione temporis per i fatti precedenti all'entrata in vigore
art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento di doglianza per vizio di motivazione e travisamento della prova; il ricorrente ha invocato questa norma per censurare le valutazioni tecniche
art.606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata in relazione al vizio per violazione di legge, connesso alla mancata applicazione dell'art.129, comma 2, c.p.p.
art.129, comma 2, c.p.p.
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione anche se sussiste una causa di estinzione del reato, ma solo quando l'assenza del fatto o della responsabilità emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti (evidenza ictu oculi). La Corte ha richiamato la soglia stringente per l'applicazione di questa causa
art.568, comma 4, c.p.p.
Impone l'onere di specificare l'interesse concreto all'impugnazione; la Cassazione l'ha interpretata come motivo di inammissibilità quando il ricorrente non indica l'interesse concreto a ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito
art.652 e 653 c.p.p.
Norme richiamate in tema di effetti del giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi; motivate per spiegare l'interesse dell'imputato a ottenere una formula di assoluzione più favorevole per effetti extrapenali
Massime di principio
- Chi impugna una sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione e chiede l'assoluzione nel merito deve indicare concretamente l'interesse rilevante derivante da una formula di proscioglimento piu favorevole (es. effetti civili, disciplinari o amministrativi).
- Per ottenere l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p. è necessario dimostrare negli atti l'evidenza dell'innocenza o l'assenza del fatto in modo chiaro e non contestabile: non basta la mera insufficienza o contraddittorietà della prova.
- Le doglianze sulla valutazione tecnica (consulenze, attribuzione della fonte di inquinamento) devono essere sostenute da allegazioni e prove concrete e documentate; contestazioni generiche dell'attendibilità della prova tecnica sono inadeguate in cassazione e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La Cassazione in sede di legittimità controlla la motivazione del giudice del merito entro i limiti della manifesta illogicità o dell'insussistenza dei presupposti per l'assoluzione; non è luogo per un nuovo approfondimento tecnico probatorio.
- In cause ambientali, per contrastare l'attribuzione dell'inquinamento a un sito occorre documentare specifici elementi tecnici alternativi (studi idrogeologici, analisi delle matrici di terreno, individuazione di possibili fonti alternative) o rinunciare all'eccezione di prescrizione per ottenere il merito.
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