Cassazione Penale, Sentenza n. 21451/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare la difesa ha sostenuto che i giudici avrebbero rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) con argomentazioni generiche, senza valutare adeguatamente le modalità del fatto, il grado di colpevolezza e l'esiguità del danno o del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Bologna per il delitto previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 (falsità nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Le sentenze di merito avevano accertato che il ricorrente aveva falsamente dichiarato di non aver percepito reddito relativamente all'anno d'imposta 2012, nonostante risultanze dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di merito hanno negato l'applicazione dell'art. 131-bis ritenendo che mancassero i requisiti richiesti: hanno rilevato l'abitualità della condotta alla luce dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e hanno rilevato che il falso ha comportato un concreto impiego di risorse pubbliche e un vantaggio economico (anche ordinariamente superiori a 2.000 euro) destinato al patrocinio. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di decisioni conformi di primo e secondo grado, le motivazioni formano un unico corpo argomentativo e risultano congrue. Per queste ragioni è stata esclusa la causa di non punibilità e confermata la condanna; il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002
Norma che sanziona la falsità nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; i giudici hanno ritenuto integrato il reato per la falsa dichiarazione relativa ai redditi del 2012.
codice penale
Disposizione che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto solo quando ricorrono congiuntamente la non abitualità della condotta e la particolare tenuità dell'offesa; i giudici hanno ritenuto che mancasse la non abitualità (presenza di precedenti) e che il danno/pericolo non fosse esiguo, quindi il beneficio non è stato riconosciuto.
codice penale
Disposizione richiamata dalla difesa in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esclusione della punibilità posto che è mancato uno dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 131-bis.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. richiede il concorso di entrambi i requisiti (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità della condotta); la mancanza anche di uno solo esclude l'applicazione.
- Precedenti penali per reati similari o reiterazione di condotte affini possono integrare l'elemento dell'abitualità e dunque precludere il beneficio di cui all'art. 131-bis.
- Anche se il danno materiale appare contenuto, va valutato l'effettivo impiego di risorse pubbliche o il vantaggio economico ottenuto: il coinvolgimento di uffici pubblici e somme significative può escludere la particolare tenuità.
- In caso di sentenze conformi di primo e secondo grado, le motivazioni si considerano aggregate in un unico corpo argomentativo; in Cassazione occorre censurare specificamente la motivazione e non il mero dissenso valutativo.
- Per ottenere il riconoscimento dell'art. 131-bis è utile per la difesa proporre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di abitualità e la reale esiguità del danno/pericolo, nonché contestare puntualmente i precedenti o la loro attinenza.
- In Cassazione il ricorso deve essere motivato su questioni di diritto o su insufficienza logico-giuridica della motivazione: censure generiche o rilievi che non affrontino le argomentazioni specifiche dei giudici di merito sono destinati a fallire.
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