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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21451/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare la difesa ha sostenuto che i giudici avrebbero rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) con argomentazioni generiche, senza valutare adeguatamente le modalità del fatto, il grado di colpevolezza e l'esiguità del danno o del pericolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Bologna per il delitto previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 (falsità nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Le sentenze di merito avevano accertato che il ricorrente aveva falsamente dichiarato di non aver percepito reddito relativamente all'anno d'imposta 2012, nonostante risultanze dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di merito hanno negato l'applicazione dell'art. 131-bis ritenendo che mancassero i requisiti richiesti: hanno rilevato l'abitualità della condotta alla luce dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e hanno rilevato che il falso ha comportato un concreto impiego di risorse pubbliche e un vantaggio economico (anche ordinariamente superiori a 2.000 euro) destinato al patrocinio. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di decisioni conformi di primo e secondo grado, le motivazioni formano un unico corpo argomentativo e risultano congrue. Per queste ragioni è stata esclusa la causa di non punibilità e confermata la condanna; il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115/2002

    Norma che sanziona la falsità nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; i giudici hanno ritenuto integrato il reato per la falsa dichiarazione relativa ai redditi del 2012.

  • codice penale

    Disposizione che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto solo quando ricorrono congiuntamente la non abitualità della condotta e la particolare tenuità dell'offesa; i giudici hanno ritenuto che mancasse la non abitualità (presenza di precedenti) e che il danno/pericolo non fosse esiguo, quindi il beneficio non è stato riconosciuto.

  • codice penale

    Disposizione richiamata dalla difesa in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto irrilevante per l'esclusione della punibilità posto che è mancato uno dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. richiede il concorso di entrambi i requisiti (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità della condotta); la mancanza anche di uno solo esclude l'applicazione.
  • Precedenti penali per reati similari o reiterazione di condotte affini possono integrare l'elemento dell'abitualità e dunque precludere il beneficio di cui all'art. 131-bis.
  • Anche se il danno materiale appare contenuto, va valutato l'effettivo impiego di risorse pubbliche o il vantaggio economico ottenuto: il coinvolgimento di uffici pubblici e somme significative può escludere la particolare tenuità.
  • In caso di sentenze conformi di primo e secondo grado, le motivazioni si considerano aggregate in un unico corpo argomentativo; in Cassazione occorre censurare specificamente la motivazione e non il mero dissenso valutativo.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'art. 131-bis è utile per la difesa proporre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di abitualità e la reale esiguità del danno/pericolo, nonché contestare puntualmente i precedenti o la loro attinenza.
  • In Cassazione il ricorso deve essere motivato su questioni di diritto o su insufficienza logico-giuridica della motivazione: censure generiche o rilievi che non affrontino le argomentazioni specifiche dei giudici di merito sono destinati a fallire.

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