Cassazione Penale, Sentenza n. 21456/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Proggi impugnava la sentenza del 14/12/2021 della Corte d'Appello di Bari con due motivi principali: 1) violazione dell'art. 157 cod. pen., sostenendo che dopo la riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 il termine di prescrizione sarebbe spirato prima della pronuncia della sentenza di annullamento, dunque non sarebbe più possibile ritenere definitivamente affermata la responsabilità; 2) vizio di motivazione della sentenza del giudice del rinvio, per presunta illogicità/contraddittorietà nella determinazione della pena e per omissione di giustificazione della scelta di discostarsi dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione perché la sentenza rescindente aveva già dichiarato l'irrevocabilità della pronuncia sulla responsabilità (ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.), avendo esaminato e rigettato l'eccezione di prescrizione tenendo conto della sospensione del termine di 70 giorni; quindi non era possibile rimettere in discussione in sede di rinvio la questione ormai formatasi in giudicato. Inoltre la diversa qualificazione giuridica del fatto era già stata adottata nella precedente sentenza di appello e, comunque, il termine di prescrizione non era spirato prima dell'annullamento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice del rinvio: la pena per il capo più grave era stata fissata tenendo conto del carattere molteplice delle cessioni e la misura adottata risultava nella media edittale adeguatamente giustificata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1-bis
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; utilizzata per qualificare il fatto contestato di detenzione di eroina.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Prevede l'ipotesi lieve per alcuni reati di cui all'art. 73; nel caso era stata operata una riqualificazione del fatto in tale ipotesi, rilevante per la determinazione della pena e del termine di prescrizione.
codice penale, art. 81, comma 2
Richiamato in relazione alla concorrenza di più reati o circostanze di pena; usato nella contestazione relativa alle molteplici cessioni.
Riferito dal ricorrente in relazione agli effetti della prescrizione; la Corte ha valutato che la doglianza era infondata perché la pronuncia di Cassazione aveva già deciso sulla irrimovibilità della dichiarazione di responsabilità e aveva esaminato la sospensione dei termini.
codice di procedura penale, art. 624
Riferimento fatto nella sentenza rescindente circa l'irrevocabilità della pronuncia in ordine alla responsabilità; la Corte ha richiamato che le questioni decise con efficacia di giudicato non possono essere rimesse in discussione nel rinvio.
Corte Costituzionale, sent. n.186 del giugno 2000
Ricordata in riferimento alla possibilità di condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà (colpa) del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione, in una sentenza rescindente, dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità e decide espressamente questioni come la prescrizione, tali questioni acquistano efficacia di giudicato e non possono essere nuovamente discusse nella fase di rinvio, salvo eccezioni molto ristrette (es. sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale).
- La eccezione di prescrizione va valutata tenendo conto di tutte le cause di sospensione o interruzione dei termini; se la Corte suprema ha già esaminato e rigettato l'eccezione motivando la sospensione, il ricorrente non può affermare che la prescrizione sia sopravvenuta a posteriori salvo elementi nuovi e determinanti.
- Il giudice del rinvio è tenuto a motivare la determinazione del trattamento sanzionatorio, indicando le ragioni del riferimento alla pena-base e degli incrementi o diminuzioni; una motivazione che richiami il carattere molteplice delle cessioni o analoghe circostanze può essere idonea a giustificare una pena anche se distante dal minimo, purché rimanente entro i limiti edittali e adeguatamente spiegata.
- Le questioni riguardanti la configurazione giuridica del fatto (riqualificazione) e il relativo termine di prescrizione devono essere valutate nella loro coerenza temporale: se la riqualificazione era già intervenuta in precedenti gradi e il termine non era decorso prima dell'annullamento, l'eccezione di prescrizione in sede di rinvio è difficilmente ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; pertanto si richiede cautela nel proporre ricorso manifestamente infondati.
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