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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21449/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnante deduce la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., lamentando di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di appello nonostante la nomina dell'avvocato fosse avvenuta in data anteriore; la notifica sarebbe stata effettuata solo al codifensore (Avv. Rosalia Miniari). Si censura quindi il vizio di notifica e la nullità conseguente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la nullità derivante dall'omesso avviso a uno dei due difensori è di natura 'a regime intermedio' e doveva essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore (o dal sostituto nominato) immediatamente dopo gli atti preliminari e prima delle conclusioni: ciò non è avvenuto. La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria d'inammissibilità preclude ogni questione connessa all'applicabilità retroattiva o successiva della procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150; infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La norma regolamenta l'avviso ai difensori; la Corte interpreta che la nullità per mancato avviso a uno dei difensori è di regime intermedio e deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dal sostituto, pena la rinuncia implicita all'eccezione.

  • artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e art. 61, comma 1, n. 5 c.p.

    Riferimento alle norme sostanziali del reato per cui l'imputato è stato condannato: furto aggravato e relative circostanze aggravanti applicate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte, in caso di ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per l'importo di euro tremila.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Introduzione del regime di procedibilità a querela per taluni reati (tra cui il furto); la Corte rileva che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude l'operatività di tale cambiamento normativo rispetto al procedimento di legittimità pendente.

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (proroga)

    Riferimento alla proroga che ha inciso sulla vigenza della riforma; comunque irrilevante rispetto all'inammissibilità del ricorso in causa.

  • Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio secondo cui l'omesso avviso a uno dei difensori configura una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore, altrimenti si considera rinunciata.

  • Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso, che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale in Cassazione, prevale su eventi successivi come la maturazione della procedibilità a querela introdotta da riforme legislative.

  • Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 (giurisprudenza citata)

    Conferma che l'improcedibilità per mancanza di querela non incide sull'inammissibilità del ricorso e non può modificare il giudicato formatosi in Cassazione.

Massime di principio

  • La nullità derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori è di regime intermedio: deve essere eccepita immediatamente dall'altro difensore o dal sostituto prima delle conclusioni; altrimenti si considera rinunciata.
  • La mancata tempestiva opposizione a vizi di notifica in udienza o nei termini previsti preclude la possibilità di sollevare la nullità in sede di impugnazione in Cassazione.
  • La declaratoria d'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude l'applicazione retroattiva o successiva di modifiche legislative che richiedono condizioni di procedibilità (es. procedibilità a querela) nei giudizi di legittimità pendenti.
  • In casi simili è fondamentale che il difensore verifichi la corretta notifica degli atti e, se necessario, eccepisca tempestivamente il vizio o si sostituisca formalmente per non perdere la tutela processuale del cliente.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; quindi la mancata tempestività nell'eccezione comporta anche rischi economici per il ricorrente.
  • Se si contesta una mancata notifica a un difensore, valutare immediatamente (prima delle conclusioni e nei termini di legge) l'eccezione o l'adozione di misure sostitutive (nomina sostituto, richiesta di rinvio) per preservare i diritti dell'imputato.

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