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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21457/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 23/02/2010 al 25/02/2011 (367 giorni) nell'ambito di indagini su un'associazione per delinquere transnazionale e reati fiscali connessi a operazioni commerciali fittizie (operazione denominata "Traffico telefonico"). L'ordinanza cautelare era stata emessa il 3/02/2010 e revocata il 25/02/2011; l'imputato è stato poi assolto con sentenza del Tribunale di Roma del 17/10/2013, confermata in appello il 27/09/2017. Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di riparazione deciso dalla Corte d'appello di Roma, sostenendo: (i) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. perché la Corte avrebbe riutilizzato elementi poi esclusi nel giudizio di merito e non avrebbe correttamente valutato l'assenza di colpa grave; (ii) violazione dell'art. 5 CEDU e, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. per contrasto con l'art. 5 CEDU e l'art. 117 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di riparazione. I giudici hanno ritenuto corretta e logica la valutazione della Corte d'appello secondo cui sussisteva una colpa grave del Contin: macroscopica negligenza nella gestione delle operazioni (in particolare l'aver attestato l'affidabilità della I-Globe s.r.l., definita "scatola vuota", la scarsa attenzione verso collaboratori autori delle condotte illecite, l'utilizzo di formule contrattuali inopportune e il favoreggiamento della ripresa di operazioni critiche come la "Phuncards"). La Cassazione ha inoltre escluso violazione dell'art. 5 CEDU e ha dichiarato non fondato il dubbio di contrasto tra l'art. 314 c.p.p. e la Convenzione/Costituzione, ritenendo conforme alla CEDU la disciplina nazionale che limita l'indennizzo quando la detenzione, pur formalmente legittima, sia causata da dolo o colpa grave dell'interessato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per chi è stato prosciolto o assolto, salvo che l'interessato non abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; la Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la colpa grave comprende la macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • art. 315 e art. 646, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamati in punto di limitazione della cognizione della Cassazione nei procedimenti di riparazione: la Suprema Corte verifica la legittimità e la logicità della motivazione dell'atto impugnato senza riesaminare il merito della valutazione dei fatti svolta dal giudice di merito.

  • art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Non impedisce che la normativa nazionale riconosca un'ulteriore tutela (indennizzo) per detenzioni formalmente legittime ma sostanzialmente ingiuste; la Corte ha ritenuto compatibile l'art. 314 c.p.p. con l'art. 5 CEDU poiché la CEDU impone indennizzo solo per detenzioni formalmente illegittime, mentre il legislatore nazionale può subordinare l'indennizzo alla assenza di dolo o colpa grave.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione alla presunta conflittualità tra normativa interna e obblighi derivanti dalla Convenzione; la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale proposta indirettamente dal ricorrente.

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa se l'interessato ha contribuito con dolo o colpa grave all'adozione o al mantenimento della misura: la colpa grave è intesa come macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità.
  • Il giudice della riparazione può valutare la condotta dell'interessato con riferimento sia al periodo anteriore che a quello successivo all'adozione della misura, facendo una valutazione ex ante degli elementi noti all'autorità al momento del provvedimento cautelare.
  • La Corte di cassazione nel processo di riparazione è limitata a verificare la legittimità e la logicità della motivazione del giudice della riparazione e non può riesaminare il merito delle valutazioni probatorie fatte dal giudice di merito.
  • La compatibilità dell'art. 314 c.p.p. con l'art. 5 CEDU è confermata: la CEDU impone indennizzo per detenzioni formalmente illegittime, mentre l'ordinamento nazionale può prevedere un'indennità anche per detenzioni formalmente legittime subordinandola all'assenza di dolo o colpa grave.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare specificamente l'adozione di diligence ragionevoli, la non conoscibilità di anomalie da parte di un soggetto diligente e l'assenza di condotte omissive o favoreggianti per escludere la colpa grave ai fini della riparazione.

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