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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32784/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive asseritamente dovute per avere svolto le funzioni di dirigente di struttura complessa in sostituzione provvisoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello, su impugnazione dell'azienda sanitaria, aveva riformato la decisione ritenendo che il dipendente avesse ricoperto solo una posizione di dirigente provvisorio di struttura complessa ed evidenziando che l'indennità prevista dall'art. 18 del CCNL dirigenza medica 8 giugno 2000 era stata già corrisposta. In Cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi, poi ne ha rinunciati ai primi due; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 18 CCNL, degli artt. 112, 115, 116 e 2697 c.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva pur avendo riconosciuto il relativo diritto e fondandosi sull'erroneo presupposto dell'avvenuto pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi erano stati rinunciati e che il terzo mirava, sotto la veste formale della violazione di legge e di norme processuali, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ossia l'avvenuta corresponsione dell'indennità prevista dal CCNL. Tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti e con gli strumenti propri del giudizio revocatorio, e non è configurabile la dedotta violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c., poiché la Corte d'appello aveva effettivamente pronunciato sul punto e aveva ritenuto provato il pagamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 CCNL Dirigenza medica 8 giugno 2000 quadriennio 98/01

    La corresponsione dell'indennità prevista dalla clausola contrattuale è stata ritenuta sufficiente a remunerare il dirigente per la sostituzione provvisoria, escludendo ulteriori pretese retributive sulla base del medesimo svolgimento di funzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omissione di pronuncia quando il giudice di merito si è effettivamente pronunciato sul punto controverso.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali, non per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia o abbia disatteso prove legali, non per rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza è infondata quando il giudice di merito abbia ritenuto provato il pagamento della somma dovuta; in tal caso non vi è violazione della regola sull'onere della prova, ma apprezzamento del fatto.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini della tutela retributiva invocata, la corresponsione dell'indennità contrattualmente prevista.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato secondo la procedura camerale accelerata prevista per la definizione semplificata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio per la proposizione del ricorso inammissibile.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato attestato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass., SU, n. 34476 del 27 dicembre 2019

    È richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o di vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti storici.

  • Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022

    È richiamato il principio secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizi processuali, miri in concreto a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia violato i limiti legali di acquisizione della prova o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non ne hanno, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non è configurabile se il giudice di merito ha semplicemente ritenuto provata o non provata una circostanza, poiché in tal caso si contesta l'apprezzamento del fatto e non la regola di distribuzione dell'onere probatorio.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia deciso sul punto controverso, anche se la parte non condivida la soluzione adottata.
  • L'accertamento di merito circa l'avvenuto pagamento di una somma dovuta non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, ma solo nei limiti dei mezzi di impugnazione che consentono di rimettere in discussione specifici errori di fatto, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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