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Ordinanza

Ordinanza n. 872/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del provvedimento prot. 591/2026 del 9.1.26 di “Diniego Definitivo Autorizzazione Paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 D. Lgs 42/2004 adottato dal Comune di Bacoli, notificato sempre in data 09.01.26, in riscontro all’Istanza di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D. Lgs 42/2004 avente ad oggetto la “Realizzazione di un manufatto completamente interrato in ampliamento ad un fabbricato industriale” in Bacoli (NA) alla via Torre di Cappella n. 84, il cui suolo è censito al Catasto Terreni al Foglio 11, particelle 1224 e 1798 nonché censito in Catasto Fabbricati al Foglio 11, particella 1224, sub 8, categoria D/7; istanza acquisita al Comune di Bacoli con Protocollo SUAP: REP_Prov_NA/NA-SUPRO/0036080 del 19.04.2023 - Codice Pratica 06025280634-20032023-1653; Della comunicazione prot. 40569/2025 del 30.12.2025, adottata dal Responsabile del Paesaggio del Comune di Bacoli, notiziava l’odierna istante, ex art. 10 bis L. 241/90, dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs 42/2004; Di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MTR SRL il 6\3\2026 : 1. Del provvedimento prot. 591/2026 del 9.1.26 di “Diniego Definitivo Autorizzazione Paesaggistica” ai sensi dell’art. 146 D. Lgs 42/2004 adottato dal Comune di Bacoli, notificato sempre in data 09.01.26, in riscontro all’Istanza di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D. Lgs 42/2004 avente ad oggetto la “Realizzazione di un manufatto completamente interrato in ampliamento ad un fabbricato industriale” in Bacoli (NA) alla via Torre di Cappella n. 84, il cui suolo è censito al Catasto Terreni al Foglio 11, particelle 1224 e 1798 nonché censito in Catasto Fabbricati al Foglio 11, particella 1224, sub 8, categoria D/7; istanza acquisita al Comune di Bacoli con Protocollo SUAP: REP_Prov_NA/NA-SUPRO/0036080 del 19.04.2023 - Codice Pratica 06025280634-20032023-1653; 2. Della comunicazione prot. 40569/2025 del 30.12.2025, adottata dal Responsabile del Paesaggio del Comune di Bacoli, notiziava l’odierna istante, ex art. 10 bis L. 241/90, dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs 42/2004; 3. Di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.

Giustizia amministrativa202601509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un manufatto completamente interrato di circa 1.672 mc in ampliamento a un fabbricato industriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica adottato ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, nonché la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. L'intervento riguarda la realizzazione di un manufatto completamente interrato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata dal Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei come zona P.I.R., ossia Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale. La società ha chiesto anche la sospensione cautelare del diniego. Dal testo risultano dedotte, tra le altre, censure relative alla qualificazione dell'opera come volume tecnico non computabile ai fini paesaggistici e a un vizio procedurale concernente l'omessa trasmissione degli atti alla Soprintendenza. Il Collegio ha inoltre prospettato alle parti la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti, ritenendo che essi sembrassero fondarsi su ragioni già note al momento della proposizione del ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato del sommario esame cautelare, il fumus boni iuris, poiché il diniego appare fondato in modo solido e coerente sull'art. 12, comma 4, delle NTA del Piano Territoriale Paesistico, che sancisce il divieto assoluto di incremento volumetrico nella zona e prevale sulla pianificazione urbanistica comunale. La qualificazione del manufatto interrato come volume tecnico non è stata ritenuta idonea a superare il divieto, in quanto, secondo l'impostazione richiamata dal Comune e sostenuta dalla giurisprudenza e dalla prassi ministeriale, la nozione di volume rilevante ai fini paesaggistici è onnicomprensiva e non beneficia delle deroghe proprie della materia edilizia; rilevano quindi anche la destinazione d'uso e la collocazione interrata dell'opera. Il diniego appare inoltre giustificato dal divieto di alterazione dell'andamento naturale del terreno: lo scavo necessario per un manufatto di notevoli dimensioni costituirebbe prima facie una modifica permanente del profilo del suolo incompatibile con la protezione integrale dell'area. La censura sull'omessa trasmissione degli atti alla Soprintendenza è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel merito, ma, considerata la natura apparentemente vincolata del diniego e il divieto assoluto derivante dalla pianificazione paesaggistica, non appare allo stato idonea a rendere probabile un diverso esito procedimentale. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio derivante dalla mancata espansione dell'attività produttiva ha natura economica e patrimoniale ed è potenzialmente risarcibile per equivalente. Nel bilanciamento degli interessi prevale, in questa fase, l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio rispetto all'interesse imprenditoriale privato. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il Collegio ha altresì sottoposto alle parti la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti, senza tuttavia definirne la sorte con il dispositivo cautelare.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina l'autorizzazione paesaggistica richiesta per l'intervento; il diniego comunale è stato adottato ai sensi di tale disposizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, richiamata con riguardo al preavviso di diniego.

  • art. 12, comma 4, NTA del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei

    È stato ritenuto fondamento apparentemente solido del diniego, poiché impone nella zona P.I.R. un divieto assoluto di incremento volumetrico e vieta l'alterazione dell'andamento naturale del terreno.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 12 d.lgs. 42/2004

Massime di principio

  • In un'area sottoposta a regime paesaggistico di protezione integrale, il divieto assoluto di incremento volumetrico previsto dalla pianificazione paesaggistica prevale sulla pianificazione urbanistica comunale e rende legittimamente negabile l'autorizzazione paesaggistica, almeno in sede cautelare, quando l'intervento determini un nuovo volume.
  • Ai fini della tutela paesaggistica, la nozione di volume può essere interpretata in senso onnicomprensivo, senza applicare automaticamente le deroghe proprie della disciplina edilizia relative ai volumi tecnici; il divieto può quindi riguardare anche manufatti interrati, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
  • In un'area soggetta a protezione integrale, uno scavo di notevoli dimensioni funzionale alla realizzazione di un manufatto interrato può costituire una permanente alterazione dell'andamento naturale del terreno, incompatibile con il regime paesaggistico anche quando l'opera non risulti immediatamente percepibile in elevazione.
  • La violazione procedurale consistente nell'omessa trasmissione degli atti alla Soprintendenza non è sufficiente, in sede cautelare, a fondare il fumus quando il diniego appare vincolato da un divieto assoluto della pianificazione paesaggistica e non risulta plausibile un diverso esito del procedimento.
  • Il danno derivante dalla mancata espansione di un'attività produttiva ha normalmente natura patrimoniale e, se suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse imprenditoriale privato di natura economica può recedere rispetto all'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio, soprattutto quando l'intervento ricada in un'area assoggettata a protezione paesaggistica particolarmente rigorosa.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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