Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto del Questore di Cuneo del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- (divisione P.A.S.I., Ufficio Porto d’armi), a mezzo del quale è stata decretata la revoca della licenza di porto fucile rilasciata in favore di -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Cuneo di revoca della licenza di porto di fucile
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Cuneo ha revocato la licenza di porto di fucile, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti, né le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento della revoca. Il TAR, ritenendo necessario acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione, ha disposto incombenti istruttori a carico dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e non ha deciso sulla legittimità della revoca. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché in applicazione dei principi di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare il decreto impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere. Il deposito dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.
Consente al giudice amministrativo di disporre acquisizioni istruttorie necessarie ai fini della decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'ordine di produzione documentale rivolto all'amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3 c.p.a.
Richiamato quale base dell'ordine istruttorio di deposito del provvedimento, degli atti procedimentali e dei chiarimenti utili.
art. 1 c.p.a.
riconducibili anche all’art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 2 co. 2, c.p.a.
Richiamato come ulteriore fondamento dell'ordine rivolto all'amministrazione di depositare documenti e fornire chiarimenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non dispone ancora degli atti essenziali per valutare la legittimità del provvedimento impugnato, può ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento, degli atti del procedimento e dei chiarimenti necessari, fissando un termine per l'adempimento.
- L'ordine istruttorio può essere disposto per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza anticipare la decisione sui motivi di ricorso e sulla legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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