Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della deliberazione n. 126 del 11/09/2023, con cui il Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla società Arquata Logistic Services s.r.l. in liquidazione per l’annullamento del provvedimento n. FIS1209205-2022 del 10/10/2022 avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per il periodo dal 19/04/2022 al 17/07/2022 e del provvedimento n. FIS1209205-2022 del 10/10/2022 avente ad oggetto la reiezione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per il periodo dal 19/04/2022 al 17/07/2022; - di tutti gli atti presupposti, antecedenti conseguenti e/o comunque connessi con quelli impugnati in via principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione che ha respinto il ricorso gerarchico e provvedimento di reiezione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 2022 al 17 luglio 2022
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Comitato Amministrativo del Fondo di Integrazione Salariale che ha respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento dell’INPS di reiezione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire le ragioni sostanziali del diniego. Il TAR, ravvisando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né si è pronunciato sulla fondatezza dei motivi di ricorso. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori a carico dell’INPS, ordinando il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile. L’adempimento dovrà essere eseguito entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese non risultano disciplinate.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
ha pronunciato la seguente ordinanza; dispone gli incombenti istruttori
Consente al giudice amministrativo di disporre acquisizioni e adempimenti istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Visti gli artt. 46 co. 2 e 65 co. 3 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale dell’ordine rivolto all’amministrazione di depositare gli atti e i documenti rilevanti.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Visti gli artt. 46 co. 2 e 65 co. 3 c.p.a.
È richiamato come base dell’ordine istruttorio rivolto all’amministrazione.
art. 1 c.p.a.
riconducibili anche all’art. 1 c.p.a.
È richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 2 co. 2 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’ordine all’amministrazione di collaborare al reperimento degli elementi utili alla decisione.
Massime di principio
- Quando la documentazione amministrativa necessaria per decidere non è disponibile in giudizio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione costituita di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile.
- L’ordine istruttorio può essere disposto per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio e deve indicare un termine perentorio o comunque determinato per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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