Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto del-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del Prefetto di Cuneo, a mezzo del quale è stata vietata a -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; - del decreto del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Questure di Cuneo, a mezzo del quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata in favore di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli è stata vietata la detenzione di armi e munizioni e il decreto questorile con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono esposte le circostanze di fatto poste a fondamento dei provvedimenti. Il TAR, ravvisando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione gli atti del procedimento e ulteriori chiarimenti e documenti utili alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e non ha assunto una decisione sulla legittimità del divieto prefettizio o della revoca della licenza. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., richiamando anche l'art. 2, comma 2, c.p.a. e il principio di effettività di cui all'art. 1 c.p.a., ha disposto incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione. Il Ministero dell'Interno dovrà depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire gli elementi utili alla decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Visti gli artt. 46 co. 2 e 65 co. 3 c.p.a.
È richiamato quale base processuale dell'acquisizione di atti e documenti dall'Amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Visti gli artt. 46 co. 2 e 65 co. 3 c.p.a.
È richiamato per disporre il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e degli ulteriori elementi istruttori.
art. 2, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 2 co. 2, c.p.a.
È richiamato in funzione delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 1 c.p.a.
riconducibili anche all’art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli elementi acquisiti non sono sufficienti per decidere il ricorso, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
- La disposizione di incombenti istruttori può essere giustificata dalle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in funzione della definizione informata della controversia; essa non implica alcuna anticipazione della decisione sul merito.
- In un giudizio relativo a provvedimenti prefettizi e questorili in materia di armi, la completezza della documentazione amministrativa e degli atti procedimentali è necessaria affinché il giudice possa verificare la legittimità dell'esercizio del potere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 163/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →