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Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto del-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del Prefetto di Cuneo, a mezzo del quale è stata vietata a -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; - del decreto del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Questure di Cuneo, a mezzo del quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata in favore di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202300285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli è stata vietata la detenzione di armi e munizioni e il decreto questorile con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono esposte le circostanze di fatto poste a fondamento dei provvedimenti. Il TAR, ravvisando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione gli atti del procedimento e ulteriori chiarimenti e documenti utili alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia e non ha assunto una decisione sulla legittimità del divieto prefettizio o della revoca della licenza. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., richiamando anche l'art. 2, comma 2, c.p.a. e il principio di effettività di cui all'art. 1 c.p.a., ha disposto incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione. Il Ministero dell'Interno dovrà depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire gli elementi utili alla decisione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Visti gli artt. 46 co. 2 e 65 co. 3 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale dell'acquisizione di atti e documenti dall'Amministrazione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Visti gli artt. 46 co. 2 e 65 co. 3 c.p.a.

    È richiamato per disporre il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e degli ulteriori elementi istruttori.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 2 co. 2, c.p.a.

    È richiamato in funzione delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 1 c.p.a.

    riconducibili anche all’art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando gli elementi acquisiti non sono sufficienti per decidere il ricorso, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
  • La disposizione di incombenti istruttori può essere giustificata dalle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in funzione della definizione informata della controversia; essa non implica alcuna anticipazione della decisione sul merito.
  • In un giudizio relativo a provvedimenti prefettizi e questorili in materia di armi, la completezza della documentazione amministrativa e degli atti procedimentali è necessaria affinché il giudice possa verificare la legittimità dell'esercizio del potere.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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