Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- notificata in data 09/06/2023 recante «esclusione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità», nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità
Esito
La controversia
Il professionista ha impugnato il provvedimento notificato il 9 giugno 2023 con cui l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Piemonte lo ha escluso dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Il ricorso è stato esteso agli atti antecedenti, preparatori, consequenziali e connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né sono indicati i fatti posti dall’Amministrazione a fondamento dell’esclusione.
La decisione
Il TAR, rilevata l’opportunità di assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto incombenti istruttori nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., richiamando anche l’art. 2, comma 2, c.p.a. L’Amministrazione dovrà depositare entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione. L’ordinanza non decide la domanda di annullamento, né valuta nel merito la legittimità dell’esclusione. Le spese non risultano disciplinate.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
ha pronunciato la seguente ordinanza
Consente al giudice amministrativo di disporre incombenti istruttori e acquisire dall’amministrazione gli atti e i chiarimenti necessari alla decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa dell’ordine di deposito e degli adempimenti istruttori rivolti all’amministrazione costituita.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato in relazione all’ordine impartito all’amministrazione di depositare il provvedimento, gli atti del procedimento e ogni documento utile.
art. 1 c.p.a.
celerità, effettività e concentrazione del giudizio
È richiamato quale fondamento dei criteri di celerità, effettività e concentrazione perseguiti mediante l’istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando gli atti e i documenti necessari per decidere una controversia si trovano nella disponibilità dell’amministrazione resistente, il giudice amministrativo può ordinarne il deposito, insieme agli atti del procedimento, ai chiarimenti e ai documenti utili, fissando un termine per l’adempimento.
- L’ordine istruttorio rivolto all’amministrazione resistente non definisce la domanda principale e non comporta, di per sé, alcuna valutazione anticipata sulla legittimità dell’atto impugnato o sulla fondatezza del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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