Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto Prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- (notificato in data 20/01/2023), a mezzo del quale la Prefettura di Torino ha respinto il ricorso gerarchico proposto da -OMISSIS- avverso il decreto della Questura di Torino del 17/03/2022, che ha disposto il rigetto della sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Torino che ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento della Questura di Torino recante il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il TAR ha rilevato d’ufficio che la notificazione del ricorso è stata eseguita presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione resistente, anziché presso l’indirizzo PEC della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, come richiesto dall’art. 41, comma 3, c.p.a. e dalle norme sull’Avvocatura dello Stato. La questione esaminata è quindi esclusivamente processuale e riguarda la validità della notificazione del ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha qualificato la notificazione come nulla, ma non inesistente, in quanto effettuata presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione anziché presso quello della competente Avvocatura distrettuale dello Stato. Poiché il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio, il Collegio ha ritenuto doverosa l’assegnazione del termine previsto dall’art. 44, comma 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, per la rinnovazione della notificazione. È stato assegnato al ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La controversia sul diniego della licenza non è stata ancora esaminata nel merito.
Norme richiamate
art. 41, comma 3, c.p.a.
La notificazione del ricorso nei confronti delle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l’indirizzo della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, secondo le forme previste dalla disciplina processuale e dall’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Quando la notificazione del ricorso è nulla ma non inesistente e l’amministrazione resistente non si è costituita, il giudice assegna al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla.
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Le norme sull’Avvocatura dello Stato concorrono a individuare il destinatario della notificazione dei ricorsi diretti contro le amministrazioni statali.
art. 65 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento adottato dal TAR.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
La pronuncia è richiamata per il testo dell’art. 44, comma 4, c.p.a. applicato dal giudice.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo effettuata presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione statale, anziché presso l’indirizzo PEC della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, è nulla ma non inesistente.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla, l’amministrazione statale non si è costituita e la nullità è sanabile, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; la causa non può essere definita per tale vizio senza previamente consentire la rinnovazione.
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