Cassazione Civile, Ordinanza n. 23609/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, assorbendo i primi due. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la portata dirimente dello ius superveniens intervenuto dopo l'adunanza camerale originariamente fissata.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento relativo al 2010, emesso nei confronti di un titolare di ditta individuale sulla base di un processo verbale di constatazione e di indagini della Guardia di Finanza. L'Ufficio contestava che le fatture emesse da un fornitore corrispondessero a operazioni inesistenti, ritenendo simulati forniture di servizi e mano d'opera, con conseguente indebita riduzione della base imponibile IRPEF e detrazione IVA non spettante. Il ricorso originario contro il quinto avviso di accertamento era stato rigettato in primo grado e la decisione confermata dalla CTR Lombardia. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia, lamentando che la CTR si fosse limitata a confermare la decisione di primo grado senza adeguata motivazione; 2) violazione delle regole sulle prove e sulle presunzioni, sostenendo che spettasse all'Agenzia provare l'inesistenza delle operazioni e che la CTR avesse attribuito valore indiziario a elementi privi di reale valenza inferenziale; 3) nullità della sentenza per mancata considerazione della sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata sui medesimi fatti, con richiesta di riconoscimento della prevalenza del giudicato penale di assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo alla luce dello ius superveniens introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, quando pronunciata su gli stessi fatti materiali e nei confronti del medesimo soggetto. Poiché il contribuente era stato assolto in sede penale con formula perché il fatto non sussiste e tale sentenza era divenuta irrevocabile, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente; i primi due motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato come fattispecie penale contestata al fornitore per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Invocati dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza priva di motivazione sufficiente.
Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.
Norma del ricorso per cassazione utilizzata per incardinare le censure di nullità della sentenza e di violazione di legge.
artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 2729 c.c., 2728 c.c., 2727 c.c.
Richiamati per contestare il riparto dell'onere della prova e l'utilizzo delle presunzioni nel giudizio tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per l'applicazione al processo tributario delle norme del processo civile compatibili.
Oggetto della questione di legittimità prospettata dal ricorrente in relazione all'efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario.
Base della delega legislativa che ha condotto all'adozione del d.lgs. n. 87 del 2024.
d.lgs. n. 87 del 2024, art. 1, comma 1, lett. m)
Ha introdotto nel d.lgs. n. 74 del 2000 il nuovo art. 21-bis sull'efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 21-bis
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, se emessa dopo dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali, ha efficacia di giudicato nel processo tributario; la sentenza può essere depositata anche in cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.
primo comma; secondo comma
Richiamato nel contesto della formula assolutoria di merito considerata idonea a produrre l'efficacia di giudicato nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata dopo dibattimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, se riferita al medesimo soggetto e agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione fiscale, spiega efficacia di giudicato quanto all'esistenza di quei fatti.
- Lo ius superveniens che attribuisce efficacia vincolante al giudicato penale di assoluzione si applica anche ai giudizi di cassazione pendenti al momento della sua entrata in vigore, quando la sentenza penale irrevocabile sia già intervenuta e sia ritualmente prodotta.
- Quando il giudicato penale di assoluzione copre l'esistenza dei fatti posti a base dell'accertamento tributario, il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Le questioni sulla sufficienza della motivazione e sulla valutazione presuntiva degli elementi indiziari restano assorbite se il giudicato penale sopravvenuto è decisivo e definisce definitivamente il fatto costitutivo della pretesa fiscale.
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