Cassazione Civile, Ordinanza n. 33872/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, del 30% residuo di compensi per prestazioni rese nel mese di novembre 2007 e fatturate con le numeri 3010 e 3011 del 7/12/2007. Ottenuto un decreto ingiuntivo, l'azienda sanitaria propose opposizione deducendo, tra l'altro, il superamento del tetto di spesa per l'anno 2007 e la mancanza di un valido contratto scritto ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992. Il tribunale accolse l'opposizione; la corte d'appello confermò il rigetto del credito ritenendo decisiva la mancanza di contratto scritto e comunque insussistente la prova del credito fuori budget, nonché non provato il giudicato esterno invocato dalla struttura derivante da un'altra sentenza resa tra le stesse parti su un decreto ingiuntivo relativo all'acconto del 70% sulle stesse prestazioni. Con il ricorso per cassazione la struttura sanitaria dedusse: omesso esame del contratto scritto prodotto in appello; falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte omesso di considerare la produzione documentale in appello; violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere disconosciuto efficacia probatoria alla certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. attestante il passaggio in giudicato della precedente sentenza; violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per non avere riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno sulla sussistenza dell'accreditamento, del contratto scritto e del mancato superamento del tetto di spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi terzo e quarto, ritenendoli preliminarmente fondati: la certificazione di cancelleria prodotta era idonea a provare il passaggio in giudicato della precedente sentenza, e il giudicato esterno formatosi in quel diverso giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto le stesse fatture e lo stesso rapporto di accreditamento per le prestazioni di novembre 2007, precludeva il riesame delle questioni comuni (accreditamento, contratto scritto e tetto di spesa). Sono stati dichiarati assorbiti i primi due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Per la contrattazione dei rapporti tra strutture accreditate e servizio sanitario è necessario, oltre al provvedimento amministrativo di accreditamento, un contratto scritto; non è sufficiente il solo accreditamento provvisorio o la mera erogazione di prestazioni.
La ricorrente ha invocato il regime previgente per sostenere l'ammissibilità in appello della produzione documentale del contratto; i primi due motivi sono rimasti assorbiti per effetto dell'accoglimento del motivo sul giudicato esterno.
Non è stata condivisa dalla Corte d'appello la lettura della certificazione di cancelleria; la Cassazione ha ritenuto invece che la certificazione prodotta fosse idonea prova del giudicato.
L'onere di provare il giudicato esterno grava sulla parte che lo eccepisce; nella specie tale onere è stato ritenuto assolto con la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. e con gli atti richiamati.
La certificazione del cancelliere che attesta la mancata proposizione nei termini di legge di appello, ricorso per cassazione o revocazione è prova idonea del passaggio in giudicato della sentenza.
Il giudicato formale si prova mediante idonea certificazione; una volta provato il passaggio in giudicato, la sentenza fa stato tra le parti.
Il giudicato sostanziale preclude il riesame delle questioni comuni tra le stesse parti quando si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e a un punto fondamentale comune alle cause.
La Corte richiama il principio per cui il giudicato esterno può investire anche questioni pregiudiziali in senso logico-giuridico, senza necessità di una specifica domanda di accertamento con efficacia di giudicato.
La certificazione di cancelleria deve attestare anche la mancata proposizione di revocazione per i motivi indicati dai nn. 4 e 5.
La certificazione deve attestare la mancata impugnazione nel termine breve.
La certificazione deve attestare la mancata impugnazione nel termine lungo.
Massime di principio
- Chi eccepisce il giudicato esterno deve produrre non solo la sentenza resa in altro giudizio, ma anche una certificazione di cancelleria idonea a dimostrarne il passaggio in giudicato; non è sufficiente la mera mancata contestazione della controparte.
- La certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. che attesti l'assenza di impugnazioni nei termini di legge costituisce prova idonea del giudicato formale della sentenza precedente.
- Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico, il giudicato formatosi in uno di essi preclude il riesame delle questioni di fatto e di diritto che costituiscono antecedente logico indispensabile della decisione, anche se la domanda nel secondo giudizio abbia ad oggetto una diversa frazione del medesimo credito.
- Il giudicato esterno può investire anche questioni comuni decise come premessa logico-giuridica della statuizione, senza necessità di una specifica domanda di accertamento con efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c.
- Nel settore dell'accreditamento sanitario, il riconoscimento del credito nei rapporti con l'azienda sanitaria dipende dalla combinazione di accreditamento e contratto scritto; tuttavia, un giudicato formatosi su una diversa azione relativa alle stesse prestazioni e alle stesse fatture può vincolare anche il giudizio successivo sul residuo del medesimo credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33861/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33862/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33864/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33865/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33866/2024 del 22/12/2024
- ordinanza_civile · 22 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33867/2024 del 22/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →