Cassazione Civile, Ordinanza n. 32316/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di una cucina, in particolare di un piano in okite, che l'acquirente lamentava essere affetto da vizi/difetti di conformità. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di condanna della società venditrice alla riparazione dei vizi. In appello, il compratore aveva ottenuto parziale accoglimento: la Corte territoriale ha ritenuto provata la scheggiatura del piano in okite, desumendone un difetto di conformità, e ha condannato il venditore alla sostituzione del piano, mentre ha escluso la prova degli ulteriori vizi dedotti. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 129-132 del d.lgs. 206/2005, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il danno come difetto originario di conformità nonostante la sua emersione oltre sei mesi dalla consegna, con conseguente illegittima inversione dell'onere della prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere considerato le perizie stragiudiziali dei tecnici dei fornitori, che secondo la ricorrente avrebbero dimostrato che la scheggiatura derivava da urto accidentale e non da difetto di produzione o di conformità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse invertito l'onere della prova, ma avesse valorizzato una prova presuntiva del difetto di conformità del piano in okite, basata sul fatto non contestato che la scheggiatura era derivata da un normale urto domestico e sulla natura del materiale, presentato come molto resistente. Ha inoltre considerato inammissibile la censura sulla perizia di parte, perché generica e comunque non specificamente riprodotta né prodotta nel giudizio di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di lite e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 206 del 2005, artt. 129-132
Nella vendita di beni di consumo, se il difetto di conformità emerge oltre sei mesi dalla consegna, spetta all'acquirente dimostrare che il vizio esisteva già al momento della consegna o che era stato occultato dal venditore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare una pretesa violazione di legge nella qualificazione del vizio come difetto di conformità e nella distribuzione dell'onere probatorio.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata del giudizio.
Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le sanzioni per responsabilità aggravata previste dai commi richiamati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella vendita di beni di consumo, quando il difetto di conformità si manifesta oltre il termine di sei mesi dalla consegna, l'acquirente deve provare che il vizio era già presente al momento della consegna o che era stato occultato dal venditore.
- Il venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato, può essere onerato della prova della conformità del bene consegnato; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia accertato in fatto, anche mediante presunzioni, che il danneggiamento è incompatibile con le ordinarie caratteristiche di resistenza del bene, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto correttamente.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove quando la sentenza impugnata abbia già tratto dalle risultanze istruttorie una conclusione plausibile e logicamente argomentata.
- La deduzione di un omesso esame di un fatto decisivo richiede la puntuale indicazione del fatto, della sua decisività e del suo effettivo esame nel giudizio di merito; censure generiche su perizie di parte non riprodotte o non specificamente prodotte sono inammissibili.
- La prova presuntiva del difetto di conformità può desumersi dal fatto che un bene dichiarato particolarmente resistente si danneggi per un normale uso domestico o per un urto accidentale di minima intensità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32234/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32237/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32238/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32240/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32242/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32243/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →