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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore economico)

La controversia

La controversia nasce da una procedura aperta indetta da una società concessionaria pubblica per l'affidamento, in accordo quadro quadriennale, di lavori di risanamento strutturale e impiantistico di gallerie, suddivisa in più lotti. All'esito della gara risultava primo un raggruppamento temporaneo di imprese e secondo un consorzio stabile. Il consorzio secondo classificato impugnava l'aggiudicazione davanti al giudice amministrativo; l'aggiudicataria proponeva ricorso incidentale deducendo la carenza di requisiti in capo alle consorziate esecutrici indicate dal consorzio. Il TAR accoglieva il ricorso principale e respingeva l'incidentale. In appello, il Consiglio di Stato riformava la decisione, accoglieva in parte l'appello principale e il ricorso incidentale, ritenendo: a) che il raggruppamento aggiudicatario, per alcune categorie di lavori, avesse dichiarato solo il subappalto "nei limiti massimi di legge" e non il subappalto necessario, con conseguente insufficienza della qualificazione; b) che, quanto al consorzio stabile, le consorziate designate per l'esecuzione dovessero essere in possesso dei requisiti speciali di qualificazione richiesti dalla lex specialis, sicché la loro carenza comportava l'esclusione del consorzio. Entrambe le parti soccombenti proponevano ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., deducendo eccesso di potere giurisdizionale e sconfinamento del Consiglio di Stato nella sfera del legislatore: il consorzio sosteneva che il giudice amministrativo avesse ignorato la disciplina transitoria e il c.d. cumulo alla rinfusa dei requisiti SOA; il raggruppamento sosteneva, invece, che fosse stata creata una nuova regola non positivizzata sul subappalto necessario e sulla necessità di una sua espressa qualificazione in offerta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure, pur formulate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, denunciassero in realtà errori di interpretazione e applicazione della disciplina sostanziale sugli appalti pubblici, quindi vizi interni della giurisdizione del giudice amministrativo e non eccesso di potere giurisdizionale. La Corte ha osservato che il Consiglio di Stato si è mosso nell'alveo dell'ermeneutica normativa, applicando orientamenti giurisprudenziali già esistenti e svolgendo accertamenti sostanzialmente fattuali; nessuno sconfinamento nell'area riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa è stato ravvisato. Sono state inoltre compensate le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale del riparto di giurisdizione, ma la Corte precisa che le doglianze riguardano in realtà errores in iudicando e non limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 113 Cost.

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'eccesso di potere giurisdizionale; la Corte esclude che le questioni interpretative sugli appalti possano integrare violazione dei limiti esterni.

  • art. 24 Cost.

    citato nei motivi a fondamento della censura di sconfinamento; non assume un ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 362 c.p.c.

    indicato come base del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    richiamato quale fondamento del sindacato delle Sezioni Unite sui soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del procedimento.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la compensazione integrale delle spese in presenza di giusti motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di ciascun ricorrente, se dovuto.

  • art. 47 d.lgs. n. 50 del 2016

    citato nelle argomentazioni delle parti e della decisione amministrativa sulla qualificazione dei consorzi stabili e sul cumulo dei requisiti.

  • art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel ricorso del raggruppamento come parametro normativo relativo alla partecipazione dei raggruppamenti.

  • art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel ricorso del raggruppamento nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici.

  • art. 55 c.p.a.

    richiamato nel ricorso del raggruppamento tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 60 c.p.a.

    richiamato nel ricorso del raggruppamento tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 120 c.p.a.

    richiamato nel ricorso del raggruppamento tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010

    richiamato per la questione dell'incremento del quinto della classifica SOA; la Corte lo menziona solo come oggetto dell'interpretazione contestata dal Consiglio di Stato.

  • art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010

    richiamato per il requisito minimo di partecipazione nella misura del 40% dell'importo dei lavori.

  • art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel ricorso del raggruppamento come parte del quadro normativo degli appalti pubblici.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato è ammissibile solo per effettivi motivi inerenti alla giurisdizione; non può essere utilizzato per contestare l'interpretazione o l'applicazione delle norme sostanziali o processuali da parte del giudice amministrativo.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del legislatore ricorre solo quando il giudice speciale non si limiti a interpretare la norma, ma introduca una regola nuova estranea al sistema; l'errore interpretativo, anche se grave o non condivisibile, resta un vizio interno.
  • L'erronea applicazione della disciplina degli appalti pubblici in tema di qualificazione dei consorzi stabili, cumulo dei requisiti o subappalto necessario non integra, di per sé, difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
  • Quando la decisione impugnata si fonda anche su accertamenti di carattere fattuale o sulla ricostruzione del contenuto della dichiarazione resa in gara, la contestazione di tali apprezzamenti non attiene ai limiti esterni della giurisdizione.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o una asserita violazione del diritto eurounitario non sono, da soli, indice di eccesso di potere giurisdizionale, ma semmai di eventuale errore di diritto interno o unionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzienda
RamiProcesso civileContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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