Cassazione Civile, Ordinanza n. 23836/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce all'interno di una divisione tra germani di uno stabile appartenuto al loro dante causa. Una delle sorelle ha convenuto l'altra lamentando che, sul proprio balcone e sul prospetto della veranda, fossero state realizzate una pensilina con lampioni e altre opere, in asserita violazione di vedute, distanze legali, decoro architettonico e normativa urbanistica e antisismica, chiedendone la rimozione e l'accertamento dell'inesistenza di alcuna servitù a favore della convenuta. Il Tribunale ha accolto la domanda. In appello, però, la convenuta ha ottenuto il riconoscimento dell'acquisto per usucapione del diritto di mantenere le opere. La ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che l'usucapione non potesse riguardare anche le opere asseritamente lesive del decoro architettonico perché tale domanda non sarebbe stata proposta; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto non contestati i presupposti dell'usucapione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le opere sarebbero state realizzate col consenso degli altri fratelli; 4) violazione degli artt. 1141 e 1144 c.c. e 116 c.p.c., perché le opere sarebbero state eseguite per tolleranza e quindi senza possesso utile ad usucapire; 5) violazione e falsa applicazione delle stesse norme sostanziali e processuali, per erronea ricostruzione del fatto e conseguente errato inquadramento giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la domanda riconvenzionale di usucapione riguardasse tutte le opere realizzate, senza distinzione, e che l'interpretazione della domanda fosse riservata al giudice di merito. Ha poi escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che non vi era stata specifica contestazione tempestiva nella memoria ex art. 183 c.p.c. e ribadendo che in cassazione non è consentito sindacare la mera valutazione delle prove, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta tolleranza/consenso non integrava un fatto decisivo omesso, essendo stato implicitamente disatteso dalla sentenza e comunque scontrandosi con la mancanza di contestazione tempestiva. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi e tendevano a ottenere un nuovo esame del merito sotto forma di violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla nuova domanda in appello è stata respinta perché la riconvenzionale di usucapione è stata interpretata dal giudice di merito come riferita a tutte le opere contestate; tale interpretazione non è sindacabile in cassazione come mera questione di fatto.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori non consentiti; non è invece censurabile la diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla con prudente apprezzamento quando la legge le assegna un diverso regime; non basta contestare il peso probatorio attribuito alle risultanze istruttorie.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo realmente trascurato; non può essere usato per sollecitare una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
memoria di cui all’art. 183, co. 6, cod. proc. civ.
La mancata specifica contestazione nelle memorie di trattazione ha rilievo ai fini della non contestazione dei fatti posti a base della domanda riconvenzionale.
Le censure fondate su possesso e tolleranza sono state ritenute inammissibili perché rivolte a contestare la ricostruzione di merito del fatto compiuta dalla Corte territoriale.
La dedotta tolleranza è stata esclusa in fatto dalla sentenza impugnata; la Cassazione non ha rivisto tale accertamento sotto la veste della violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'erronea attribuzione a una prova di un regime legale diverso da quello previsto.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio o per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La contestazione dei fatti posti a base di una domanda riconvenzionale deve essere specifica e tempestiva; una contestazione generica o precedente non equivale alla specifica negazione richiesta rispetto al fatto dedotto successivamente in giudizio.
- L'interpretazione della domanda giudiziale e la sua estensione oggettiva appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità se la critica mira solo a sostituire una diversa lettura del contenuto della domanda.
- Non è consentito trasformare una doglianza sulla ricostruzione fattuale in una falsa applicazione di norme sostanziali: la violazione di legge presuppone l'accertamento del fatto operato dal giudice di merito, non può servire a rimetterlo in discussione.
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