Cassazione Civile, Ordinanza n. 03098/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per canoni di leasing asseritamente scaduti e insoluti e per la restituzione del bene oggetto del contratto, nei confronti della società utilizzatrice e dei fideiussori. Gli opponenti hanno eccepito, in primo grado e poi in appello, la nullità/incompetenza territoriale del decreto ingiuntivo per la pretesa inefficacia della clausola contrattuale di deroga al foro, ritenuta vessatoria e non specificamente approvata ex art. 1341, comma 2, c.c. Nel merito hanno anche invocato l'eccezione di inadempimento, sostenendo di avere sospeso il pagamento dei canoni a causa di difetti di funzionamento e vizi/carenze costruttive del bene locato. La Corte d'appello ha confermato la validità della clausola di foro competente, valorizzando che la clausola era richiamata con numero e descrizione sommaria nel contratto e specificamente sottoscritta, e ha ritenuto infondata la censura sull'inadempimento. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, comma 1, c.c., sostenendo che il richiamo in calce alle condizioni generali non integrasse specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie di deroga alla competenza territoriale, e quindi che il Tribunale di Milano fosse territorialmente incompetente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello non aveva fondato la decisione su un mero rinvio in blocco alle condizioni generali, ma sulla circostanza che la clausola di foro era stata indicata in modo sommario e descrittivo, con richiamo specifico alla relativa clausola e doppia sottoscrizione. Tale valutazione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza e, comunque, attinente a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente principale.
Norme richiamate
La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può ritenersi integrata quando la clausola sia richiamata in modo espresso e descrittivo, non essendo sufficiente un mero richiamo cumulativo indistinto; l'accertamento della sufficienza della sottoscrizione spetta al giudice di merito.
Richiamato in relazione alla sottoscrizione delle condizioni generali e delle clausole aggiuntive nei contratti predisposti unilateralmente.
Invocato dai ricorrenti per contestare la competenza territoriale del foro di Milano.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di fondare diversamente la competenza territoriale, ma non risolutivo rispetto alla clausola derogatoria contrattuale.
Norma di accesso al ricorso per cassazione invocata come parametro di censura di violazione di legge.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca un presupposto diverso da quello posto a base della decisione.
- Ai fini dell'art. 1341, comma 2, c.c., la specifica approvazione per iscritto di una clausola vessatoria può risultare da una sottoscrizione che richiami espressamente la clausola con indicazione sommaria del suo contenuto, non essendo necessario un richiamo analitico o la ripetizione integrale della pattuizione.
- L'accertamento circa l'idoneità della sottoscrizione a integrare la specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 c.c. è valutazione riservata al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, senza margini di discrezionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02944/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02945/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02952/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02965/2023 del 01/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →