Cassazione Penale, Ordinanza n. 09706/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato, in sede di rito abbreviato, la condanna di un imputato alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, con sospensione condizionale, per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduceva: a) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del testo unico stupefacenti; b) la violazione dell'art. 69 c.p. in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche; c) l'eccessività della pena irrogata. La Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva valorizzato il rilevante quantitativo di stupefacente rinvenuto, quasi mezzo chilo, il numero di dosi ricavabili, pari a 216, e la presenza di materiale utile al confezionamento. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva fondato il diniego sulla falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato al controllo e sulla gravità oggettiva della condotta. La difesa, secondo la Suprema Corte, si limitava a prospettare una diversa lettura di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione di stupefacente contestato.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di lieve entità invocata dalla difesa; la Corte ribadisce che la sua esclusione può essere fondata su elementi oggettivi come quantità, dosi ricavabili e materiale di confezionamento.
Norma richiamata dalla difesa per il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche; il motivo è ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa valutazione di merito alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con le ragioni poste a base della decisione.
- L'esclusione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti può essere legittimamente fondata su dati oggettivi quali la consistenza del quantitativo detenuto, il numero di dosi ricavabili e la presenza di materiale per il confezionamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valorizza elementi negativi attinenti alla credibilità dell'imputato e alla gravità concreta della condotta.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile in cassazione se non evidenzia un vizio logico o giuridico della motivazione, ma mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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