Cassazione Civile, Ordinanza n. 19569/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte relativa alla qualificazione del rapporto e assorbito per il resto, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la lite verificando anche la natura remuneratoria della tariffa e provveda sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IRAP che una società operante nel settore dei trasporti aveva chiesto per gli anni d’imposta 2011 e 2013, assumendo di avere diritto alla deduzione del costo del lavoro prevista dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997. L’Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo applicabile l’esclusione prevista per le imprese che operano in concessione e a tariffa nei settori indicati dalla norma. La CTR aveva respinto l’appello della società, qualificando il rapporto come concessione e non appalto di servizi, valorizzando il rischio economico della gestione in capo alla società. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: (1) violazione dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 3 e 30 d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo che per escludere il beneficio dovessero concorrere sia la concessione sia la tariffa e che la CTR avesse omesso di verificare il requisito della tariffa; (2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’art. 11 cit., lamentando che la CTR avesse erroneamente qualificato il rapporto come concessione e ritenuto sussistente una tariffa remuneratoria; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata contestata la natura remuneratoria della tariffa. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo: per l’esclusione della deduzione IRAP occorrono cumulativamente concessione e tariffa remunerativa, e la sentenza impugnata aveva esaminato solo la natura concessoria del rapporto senza accertare se la tariffa fosse tale da includere anche l’onere fiscale e generare un profitto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui mirava a una diversa ricostruzione del contratto, e assorbito nella parte restante. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997
L’esclusione dalla deduzione IRAP per il costo del lavoro opera solo per le imprese che svolgono attività nei settori indicati operando in concessione e a tariffa; i due requisiti devono concorrere cumulativamente e la tariffa deve essere remunerativa, cioè idonea a coprire anche l’onere fiscale senza generare sovracompensazioni.
art. 3 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato dalla ricorrente per il criterio distintivo tra concessione e appalto, in coerenza con la qualificazione del rapporto ai fini fiscali.
art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato dalla ricorrente come norma rilevante per distinguere il modello dell’appalto di servizi da quello concessorio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per dedurre errori di diritto nella applicazione della disciplina IRAP e nella qualificazione del rapporto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Invocato per censurare l’erronea interpretazione delle clausole contrattuali e la ricostruzione fattuale della tariffa.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla natura remuneratoria della tariffa.
La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile solo indicando specificamente la regola ermeneutica violata; non basta proporre una diversa lettura del contratto.
Richiamato per l’omessa pronuncia del giudice di appello su uno specifico motivo di gravame.
art. 107 TFUE
Le misure fiscali che attribuiscono un vantaggio economico alle imprese possono integrare aiuti di Stato; la disciplina interna va letta in coerenza con la valutazione della Commissione UE.
art. 108 TFUE
La Commissione valuta la misura nel contraddittorio con lo Stato interessato; il parere europeo costituisce chiave di lettura dell’interpretazione conforme della norma interna.
art. 87, § 1, Trattato CE
Richiamato per spiegare che la Commissione ha escluso la configurabilità di un aiuto di Stato rispetto alla misura in esame.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In materia di IRAP, l’esclusione dalla deduzione del costo del lavoro per le imprese operanti nei settori indicati dalla norma presuppone cumulativamente che l’attività sia svolta in concessione e a tariffa; la sola configurabilità della concessione non è sufficiente.
- La nozione di concessione si distingue dall’appalto per l’assunzione, da parte dell’affidatario, del rischio operativo ed economico della gestione del servizio, mentre nell’appalto il corrispettivo è normalmente posto a carico dell’amministrazione committente.
- La tariffa rilevante ai fini dell’esclusione del beneficio fiscale deve avere natura remunerativa, cioè deve incorporare anche il carico fiscale e non generare una sovracompensazione a favore dell’operatore.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare uno dei requisiti costitutivi richiesti dalla norma per escludere l’agevolazione, la decisione è viziata per omesso esame della questione decisiva o per omessa pronuncia sul motivo specificamente dedotto.
- La censura in Cassazione dell’interpretazione contrattuale è ammissibile solo se si indica specificamente la regola ermeneutica violata; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del contenuto negoziale già compiuta dal giudice di merito.
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