Cassazione Penale, Sentenza n. 51570/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 5 giugno 2023 del tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato l'istanza (proposta il 28/04/2023) e confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania il 14/03/2023. Il sequestro era finalizzato alla confisca diretta della società BACK OFFICE SRL e, per equivalente, del sig. Rossi, indagati per indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni (capo di imputazione indicato), aggravato ai sensi dell'art. 13-bis D.lgs. n. 74/2000. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi di nullità/violazione di legge: (1) violazione di norme penali e processuali (art. 325 c.p.p., art. 483 c.p., artt. 76 DPR 445/2000, 10-quater D.lgs.74/2000, art. 125 disp. att. c.p.p.); (2) violazione degli artt. 325, 309 comma 9, 324 comma 7, 321 e 125 comma 3 c.p.p., con censure anche sulla carenza o apparente mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Infatti il Pubblico Ministero procedente ha emesso il provvedimento di dissequestro e restituzione in data 23/08/2023 della somma di € 17.594,36 precedentemente sequestrata; tale restituzione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione. La Corte, pertanto, non ha esaminato nel merito le censure sollevate e ha applicato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e impedisce la condanna alle spese processuali o al versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha deciso sul merito della censura perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo il dissequestro.
Men- zionato nella prima censura del ricorrente (rilevanza penale di alcuni fatti contestati); la Corte non ha esaminato la fondatezza della contestazione sostanziale a causa dell'inammissibilità per rinuncia.
art. 76, comma 1, DPR n. 445/2000
Invocato in relazione ai presunti falsi in autocertificazioni; la Corte non si è pronunciata nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto venir meno dell'interesse.
art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000
Riferimento normativo relativo alle fattispecie fiscali aggravate dedotte dal ricorrente; la pronuncia non ha affrontato l'interpretazione sostanziale della norma per effetto dell'inammissibilità.
art. 125 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali contestate; la Corte ha omesso valutazioni sul merito perché la restituzione dei beni ha reso privo di interesse l'appello.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Censurato nella seconda doglianza in relazione a vizi procedurali; non è stato esaminato sul merito per sopraggiunta inammissibilità.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento a possibili vizi dell'ordinanza impugnata; la Corte non ha deciso sulla sua applicazione effettiva per venir meno dell'interesse.
Censurato per presunta carenza di motivazione del provvedimento impugnato; la Cassazione non si è pronunciata sul punto a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali dedotte; la Corte non ha valutato la questione sostanziale attinente alla motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La restituzione o il dissequestro dei beni oggetto di impugnazione, intervenuto prima della decisione, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
- Quando l'interesse ad ottenere il risultato dell'impugnazione viene meno per causa non imputabile al ricorrente (es. dissequestro disposto dall'autorità procedente), la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle censure sollevate.
- La sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza: il ricorrente non è normalmente condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende se il venir meno dell'interesse non è imputabile a comportamenti dilatori del ricorrente.
- Se si vuole ottenere un pronunciamento di merito su vizi della misura cautelare, è necessario valutare strategicamente l'accettazione del dissequestro/restituzione: accettare la restituzione può precludere ulteriori verifiche giudiziali sulle censure sostanziali.
- In materie cautelari è cruciale verificare sempre la sussistenza dell'interesse giuridico all'impugnazione: l'efficacia pratica del provvedimento impugnato (se prevale o meno) è requisito essenziale per la continuazione del giudizio di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51452/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51456/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51458/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51461/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51462/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51463/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →