Cassazione Penale, Sentenza n. 51458/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello nella parte in cui era stata confermata l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (disponibilità di armi da parte dei partecipanti all'associazione finalizzata agli stupefacenti) contestando: 1) la mancata e insufficiente motivazione circa la sussistenza della disponibilità di armi da parte dell'associazione; 2) la mancata motivazione del nuovo giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e le attenuanti generiche, con presunta violazione dell'art. 603, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990, richiamando i fatti: il trasferimento in Svizzera con due pistole, l'acquisto di altra pistola a Nizza e il fatto che soggetti collegati all'imputato erano stati condannati in Francia per la stessa associazione, sicché le armi risultavano a disposizione della struttura associativa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti fosse insito nella discrezionalità di merito e fosse adeguatamente motivato; perciò il ricorso è stato rigettato (in definitiva dichiarato inammissibile) e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 3
La Corte ha ricordato che la sentenza di merito ha già escluso l'aggravante nella parte relativa alla partecipazione all'associazione di persone dedite all'uso di stupefacenti per mancanza di contestazione, con eliminazione della relativa statuizione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4
La norma aggravante relativa alla disponibilità di armi è stata interpretata come non richiedente che le armi siano correlate agli scopi dell'associazione: è sufficiente che le armi non siano di uso personale esclusivo dei singoli partecipanti e risultino in concreto disponibili alla struttura associativa.
codice penale, art. 416-bis, comma 5 (richiamato per confronto)
La Corte ha distinto la fattispecie prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 dall'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 5 cod. pen. (associazione mafiosa): quest'ultima richiede collegamento tra armi e scopi associativi, mentre l'art. 74, comma 4 non richiede tale correlazione specifica.
codice di procedura penale, art. 603, comma 2
La norma impone obblighi motivazionali in sede di nuovo esame dopo annullamento: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul nuovo giudizio di bilanciamento fosse sufficiente e non in contrasto con l'art. 603, comma 2.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 può essere riconosciuta quando risulti che armi non riconducibili all'uso personale dei singoli sono comunque disponibili alla struttura associativa, senza necessità di provare che le armi fossero direttamente funzionali agli scopi dell'associazione.
- In confronto all'aggravante prevista per l'associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 5 c.p.) non è necessario dimostrare il nesso finalistico tra armi e scopi criminosi per l'applicazione dell'art. 74, comma 4.
- Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è una valutazione di merito discrezionale: è sindacabile in Cassazione solo se manifesta razionalmente infondato o arbitrario; una motivazione che spieghi perché l'equivalenza risulta adeguata per la determinazione della pena è generalmente sufficiente.
- Dopo un annullamento con rinvio, il giudice del rinvio deve comunque motivare il nuovo apprezzamento; la motivazione non deve essere particolarmente estesa ma deve risultare chiara e congrua rispetto alle ragioni del nuovo equilibrio sanzionatorio.
- Nei procedimenti internazionali o con elementi probatori esteri (condanne in altro Stato, ritrovamento di armi all'estero) la valutazione della disponibilità di armi può basarsi su fatti comprovati anche all'estero se adeguatamente documentati e collegati all'imputato o alla struttura associativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51452/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51456/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51461/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51462/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51463/2023 del 28/12/2023
- Sentenza penale · 28 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51464/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →