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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51461/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 19), con richiesta di riconoscimento del trattamento previsto dal comma 5 per "piccolo spaccio"; (2) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p. per mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del giudizio e precedenti condanne, censurando l'asserita esclusione della domanda per presunta mancata formale richiesta della difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione relativa alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 fosse già stata dichiarata inammissibile nella sentenza rescindente e quindi non devoluta al giudice di rinvio. Sul secondo motivo ha ritenuto il tema infondato: ha ricordato che il giudice di rinvio può, in linea di principio, applicare l'art. 81 c.p., ma nella fattispecie la richiesta di riconoscimento della continuazione era stata formulata solo in una proposta di concordato in appello (senza consenso del P.M.) e non risultava adeguatamente inserita nella sentenza impugnata; pertanto la censura non era fondata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha ritenuto che la questione circa l'applicabilità del comma 5 (piccolo spaccio) era già stata esaminata e dichiarata inammissibile nella sentenza rescindente e quindi non poteva essere nuovamente esaminata dal giudice del rinvio.

  • art. 81 c.p.

    Il giudice di rinvio non è in principio precluso dal riconoscere la continuazione; la domanda per il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso può essere proposta anche nella fase di rinvio, purché non si scontri con statuizioni sulle quali si è formato il giudicato parziale. Tuttavia, se la richiesta non risulta adeguatamente introdotta nell'atto decisivo impugnato, la censura può risultare infondata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso (errata applicazione della legge penale e mancanza/contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto uno dei motivi inammissibile per questioni già decise nella rescissione e l'altro infondato sotto il profilo probatorio/argomentativo rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 102 c.p.p.

    Richiamata solo per attestare la delega del difensore in udienza; nulla di sostanziale sul merito.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Sez. 6, n. 4921 del 13/03/2000, Rv. 216133

    Principio secondo cui i poteri del giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fatte salve le statuizioni sulle quali si sia formato il giudicato parziale o il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Se una questione è stata già risolta (o dichiarata inammissibile) nella sentenza rescindente, non può essere riproposta al giudice di rinvio; verificare sempre quali profili sono effettivamente devoluti al giudice di rinvio.
  • Il giudice di rinvio, in linea di principio, può riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p., ma la domanda deve risultare adeguatamente proposta e documentata nella fase di merito: è importante formulare e iscrivere correttamente la richiesta nel processo, preferibilmente con atti formali e nell'ambito delle conclusioni.
  • Le doglianze per cassazione fondate su mancanza o contraddittorietà della motivazione richiedono che il vizio sia effettivamente esaminabile nella sentenza impugnata; non è sufficiente che la questione sia stata sollevata in atti preparatori non recepiti nella decisione.
  • Quando si lamenta l'applicazione errata di norme penali (es. qualificazione ai sensi del d.P.R. 309/1990), occorre mostrare che la questione non è stata già decisa o che il giudice del rinvio aveva il potere di riesaminarla; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • In sede di impugnazione e di rinvio, curare la forma e la tempestività delle richieste difensive (es. proposta di concordato, domanda di continuazione) e ottenere il relativo consenso ove necessario, perché la mancata formalizzazione può precludere il successo in sede di cassazione.

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