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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51462/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è avverso la conferma in appello della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.) a seguito di incidente stradale del 24/08/2017 sulla SP44 (Alghero). La ricostruzione delle corti è che il De Santis, alla guida di una Fiat 500, dopo una manovra di sorpasso aveva proseguito occupando la corsia opposta fino a collidere con il motociclo condotto da Costanzo Luca, causandone la morte. La difesa ha contestato la valutazione della dinamica, la rilevanza delle condizioni della segnaletica/orizzontale e verticale, e ha dedotto concorso di colpa della vittima e altre questioni di diritto processuale relative alla motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato o inammissibile. Ha confermato la 'doppia conforme' di condanna (pronuncia di primo grado e conferma in appello) per il reato ex art. 589-bis, comma 5, n. 3, con applicazione dell'aggravante di cui al comma 5, n. 2; è stata mantenuta la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione (già diminuita per il rito abbreviato), la condanna alle spese processuali e la revoca della patente di guida. Sono state inoltre respinte le istanze difensive relative all'esclusione del concorso di colpa della vittima, al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (per mancata prova del risarcimento integrale anteriore al giudizio) e le censure sulla motivazione ritenute, in gran parte, riproposizioni generiche di argomentazioni già discusse.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    art. 589-bis, comma 5, n. 3 e comma 5, n. 2 cod. pen.

    La norma è stata applicata per punire il conducente il cui comportamento di guida ha cagionato la morte; la circostanza aggravante prevista dal comma 5, n. 2 è stata ritenuta sussistente in luogo di quella originariamente contestata.

  • art. 143 Codice della Strada

    La Corte ha ritenuto integrata la violazione della regola cautelare relativa al divieto/limiti del sorpasso e all'obbligo di mantenere la propria corsia/destra: la continuazione della marcia sulla corsia opposta ha costituito comportamento colpevole decisivo per l'evento.

  • art. 142 Codice della Strada

    La sentenza osserva che, in assenza di segnaletica verticale locale, trova applicazione il limite di velocità di riferimento stabilito dall'art. 142 (richiamato nel ragionamento come parametro di legge, 90 km/h per determinate strade), ma ciò non ha escluso la responsabilità dell'imputato.

  • art. 62 n. 6 cod. pen. (circostanza attenuante per risarcimento)

    L'attenuante è riconosciuta solo se il colpevole ha provveduto, prima del giudizio, al risarcimento totale ed effettivo del danno; la corte ha ritenuto non provato il risarcimento integrale anteriore al giudizio, motivando il rifiuto dell'attenuante.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di impugnazione in cassazione)

    art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Le censure in cassazione devono rispettare i canoni di specificità e confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata; la Corte ha dichiarato inammissibili molte doglianze ritenute generiche o reiterazioni di argomentazioni già respinte in appello.

Massime di principio

  • La circolazione sulla corsia opposta o la continuazione di una manovra di sorpasso vietata integra di frequente responsabilità per omicidio stradale quando ne consegua un decesso, anche se esistono condizioni stradali sfavorevoli.
  • Condizioni di segnaletica orizzontale/verticale degradate o assenti non escludono automaticamente la responsabilità del conducente che circola contromano o invade la corsia opposta: conta soprattutto la condotta effettiva del guidatore.
  • Per ottenere l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario provare il risarcimento totale ed effettivo del danno prima dell'esito del giudizio; rimborsi parziali o successivi non sono sufficienti.
  • La 'doppia conforme' (condanna in primo grado confermata in appello) rende più solida la motivazione complessiva e alza la soglia di criticabilità in Cassazione: il ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse censure già respinte in secondo grado.
  • Per contestare con successo la dinamica ricostruita dai giudici è necessario produrre elementi probatori nuovi o mostrare incongruenze specifiche e ben motivate; argomentazioni generiche sulla possibile diversità della dinamica sono inammissibili o inefficaci in Cassazione.
  • La revoca della patente o altre sanzioni accessorie sono proporzionate se la condotta è stata particolarmente grave (es. circolazione contromano senza necessità), e la loro impugnazione deve confrontarsi con la motivazione di merito che ne ha giustificato l'entità.
  • Allegazioni di concorso di colpa della vittima richiedono prova convincente che la diversa condotta della vittima avrebbe evitato l'evento; se l'imputato era stabilmente nella corsia opposta, il concorso di colpa può essere escluso.

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