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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51456/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 74, commi 2 e 3 e art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309). L'imputato deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 54 dell'Accordo di Schengen per presunto ne bis in idem, sostenendo che le autorità svizzere avrebbero già deciso sui medesimi fatti con provvedimento idoneo a precludere il giudizio italiano; 2) nullità per mancata rinnovazione dell'istruttoria e mancata audizione del teste Roger Thommen (Polizia svizzera); 3) vizio di motivazione e erronea applicazione delle norme relative alla partecipazione all'associazione e alla consapevolezza della detenzione della sostanza, deducendo che la cocaina non era presente quando stipulò il contratto di locazione e che fosse residente in Svizzera e in Italia solo per la firma del contratto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero in sostanza gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Sul merito: il decreto di non luogo a procedere adottato dal Pubblico Ministero svizzero non costituisce provvedimento definitorio con efficacia di giudicato idoneo a far operare il principio del ne bis in idem ai sensi dell'art. 54 dell'Accordo di Schengen; la testimonianza richiesta (Roger Thommen) è stata ritenuta irrilevante rispetto ai fatti accertati in Italia; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito circa la partecipazione dell'imputato all'associazione e la consapevolezza dello stoccaggio, sulla base della frequenza dell'imputato nell'appartamento e dei contatti con gli altri sodali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Si segnala inoltre che la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in anni 9 di reclusione (da anni 12 inflitti in primo grado).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (commi 2 e 3)

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato l'applicazione in relazione al sodalizio e agli apporti causali (es. messa a disposizione dell'appartamento per lo stoccaggio).

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sulla detenzione e il traffico di stupefacenti; applicata alla detenzione dei panetti di cocaina rinvenuti nell'appartamento e al relativo concorso di responsabilità dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Riferito dalla difesa come possibile causa di improcedibilità per giudicato estero; la Corte ha interpretato che il decreto di non luogo a procedere emesso dal PM svizzero non è un provvedimento definitorio con efficacia di giudicato tale da attivare l'impedimento previsto dall'art. 649, dovendo invece trattarsi di una decisione giurisdizionale definitiva per far operare il ne bis in idem.

  • Accordo di Schengen (Accordo del 14 giugno 1985) e Accordo di applicazione del 19 giugno 1990, art. 54

    Il principio europeo del ne bis in idem sancito dall'art. 54 opera nel diritto interno solo se sussiste un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato; pertanto un decreto di archiviazione o un provvedimento non definitivo dell'autorità inquirente straniera non preclude il giudizio in Italia.

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto la rinnovazione non necessaria perché la testimonianza estera sarebbe stata irrilevante rispetto ai fatti accertati in Italia e al contributo imputativo delle forze dell'ordine svizzere.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che riproduce motivi già dedotti in appello e respinti senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte territoriale.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem fondato su accordi internazionali (es. art. 54 Accordo di Schengen) opera nel diritto interno solo se esiste una decisione straniera definitoria e dotata di efficacia di giudicato; provvedimenti inquirenti o decreti di non luogo a procedere non sono automaticamente idonei a impedire il processo nazionale.
  • In Cassazione è inammissibile riproporre pedissequamente i medesimi motivi già dedotti in appello senza affrontare criticamente la motivazione della sentenza impugnata; è necessaria una specifica censura motivata.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di assunzione di testi stranieri può essere respinta se la testimonianza è ritenuta non determinante o meramente imputativa rispetto ai fatti accertati nel territorio nazionale.
  • La consapevolezza della detenzione di stupefacenti può essere logicamente desunta da elementi di fatto quali l'uso abituale dell'immobile come centro di stoccaggio, la frequenza della persona nell'appartamento e i contatti con altri soggetti riconosciuti appartenenti al sodalizio.
  • Per contestare efficacemente l'affermazione della responsabilità penale su basi di mera frequentazione/locazione è necessario produrre elementi concreti e facilmente valutabili (es. documentazione che provi l'assenza della sostanza al momento della stipula, prove della non frequentazione abituale, attestazioni comprovanti la residenza effettiva all'estero).

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