Cassazione Penale, Sentenza n. 51463/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cucuzza impugna la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il tentativo di furto e riducendo la pena. Nel ricorso per Cassazione deduce: (1) carenza di motivazione in relazione al vizio del "di là di ogni ragionevole dubbio" sollevato in appello; (2) motivazione illogica sull'attendibilità dei testi, in particolare contrasto tra le dichiarazioni dei testi Coletta e Bagnara e quelle di Oriti circa la presenza di quest'ultimo nell'ufficio; (3) violazione dell'art. 157 c.p. per omessa declaratoria della prescrizione, sostenendo che il termine estintivo si sarebbe perfezionato prima della sentenza d'appello (argomentando sui periodi di sospensione correlati ai decreti per emergenza Covid-19).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul merito delle censure la Corte ha ritenuto che: (i) la motivazione della Corte territoriale è puntuale, coerente e non manifestamente illogica; (ii) le contraddizioni tra le dichiarazioni dei testi sono "marginali" e non pregiudicano la valutazione complessiva della prova, che include ammissioni e riscontri concordanti; (iii) la questione della prescrizione è infondata: alla data della sentenza d'appello (29/03/2023) il reato non era estinto perché il termine di prescrizione era stato sospeso in conseguenza dei provvedimenti emergenziali (art. 83 D.L. 18/2020 e giurisprudenza delle Sezioni Unite), e anche applicando criteri favorevoli al ricorrente la prescrizione sarebbe maturata oltre la data della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere pronunciata la declaratoria di estinzione del reato intervenuta successivamente.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma sul delitto di furto; il fatto originario contestato è stato qualificato ai sensi di tale norma (poi riconosciuto in appello come tentativo).
art. 62 n. 4 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta in primo grado e richiamata nel procedimento; riguarda il particolare statuto personale del reo (attenuanti generiche e specifiche riconosciute).
art. 157 c.p.
Rilevata dal ricorrente in ordine all'omessa declaratoria di prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura avendo valutato correttamente i periodi di sospensione.
art. 83, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, comma 4 e comma 9
Disposizioni che prevedono la sospensione dei termini processuali e del termine di prescrizione in relazione alle udienze fissate nel periodo emergenziale Covid-19; la Corte ricorda che per le udienze fissate nella "prima fase" (9 marzo - 11 maggio 2020) si applicano integralmente i 64 giorni di sospensione del comma 4, e che i periodi di sospensione dei commi 4 e 9 si sommano solo se l'udienza sia stata fissata in entrambi i periodi.
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (dep. 2021), Sanna
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce l'applicazione della sospensione della prescrizione disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020 e la regola di cumulabilità dei periodi di sospensione; utilizzata dalla Corte per stabilire che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata.
art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda l'elevato standard richiesto per ritenere sussistente la manifesta illogicità in sede di legittimità (deve emergere un contrasto inconfutabile con i dati processuali).
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le spese e sanzioni processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.
art. 129 c.p.p.
Disciplina della causa di non punibilità (es. estinzione del reato per prescrizione); la Corte osserva che, essendo il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, non si forma valido rapporto di impugnazione che consenta dichiarare la non punibilità ex art.129.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di esposizione dei motivi nel ricorso per Cassazione; rilevante al fine della formalizzazione delle censure.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede, per ritenere la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), che la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato sia inconfutabile e non si limiti a ipotesi plausibili; semplici argomentazioni alternative non bastano.
- Contraddizioni marginali tra dichiarazioni testimoniali non determinano automaticamente l'inattendibilità dei testi se il quadro probatorio complessivo resta coerente e sussistono altre prove o ammissioni confermative (principio della valutazione globale della prova).
- In tema di prescrizione, per i fatti verificatisi durante l'emergenza Covid-19 va applicata la disciplina speciale (art. 83 D.L. 18/2020) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la sospensione opera integralmente per il periodo previsto e i periodi di sospensione si cumulano solo nelle condizioni stabilite dalla giurisprudenza.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza non si forma un valido rapporto di impugnazione che consenta alla Corte di dichiarare la non punibilità sopravvenuta (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
- La riconduzione del fatto alla fattispecie di tentativo e la rideterminazione della pena in appello sono decisioni di merito che la Cassazione sindaca con maggiore restrizione: solo vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione possono giustificare la riforma in sede di legittimità.
- La presenza di ammissioni immediate del ricorrente (confessione o ammissione di responsabilità) è elemento di forte "resistenza" probatoria: anche escludendo alcuni testi, la confessione e riscontri coerenti possono mantenere salda la condanna.
- Nell'impugnazione per Cassazione è essenziale formulare censure precise e circostanziate, indicando dove la motivazione di merito sarebbe contraddittoria o mancante; deduzioni generiche o meramente assertive sono normalmente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
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