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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21745/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva condannato l’Amministrazione finanziaria a rimborsare il 50% delle imposte versate negli anni 2002-2005, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2002 in Sicilia. Il giudice dell’ottemperanza aveva accolto la domanda, nominando anche un commissario ad acta. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con due motivi: (1) violazione della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, degli artt. 107 e 108 TFUE e del regolamento CE n. 659/1999, sostenendo che il beneficio fiscale costituisse un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno, nonostante il giudicato nazionale; (2) violazione degli artt. 39 d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., censurando il mancato rilievo, in sede di ottemperanza, della sopravvenuta disciplina europea e della necessità di sospendere o comunque non eseguire il comando di rimborso in contrasto con il diritto UE. La Corte ha ritenuto fondate le censure, osservando che il giudizio di ottemperanza nel processo tributario consente anche di verificare la compatibilità del dictum con sopravvenienze normative e vincoli europei; ha quindi richiamato la decisione della Commissione UE che aveva qualificato tali benefici come aiuti di Stato incompatibili, precisando che per i soggetti esercenti impresa il rimborso non era dovuto salvo verifica del rispetto del regime de minimis o della deroga per danni da calamità naturale, con onere probatorio a carico del beneficiario. È stato anche richiamato, per l’IVA, il principio di neutralità fiscale affermato dalla Corte di giustizia, incompatibile con la riduzione del 90% prevista dalla norma nazionale. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che il giudice dell’ottemperanza avesse omesso di considerare gli effetti vincolanti della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 e della giurisprudenza unionale in tema di aiuti di Stato e IVA. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, affinché riesamini la domanda di ottemperanza verificando in concreto se il beneficio richiesto sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare sotto il profilo del regime de minimis e dell’assenza di sovracompensazione dei danni subiti. Il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    "violazione delle norme del procedimento"

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza è ammissibile non solo per violazioni delle regole proprie di quel giudizio, ma anche per ogni error in procedendo del giudice dell’ottemperanza, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.

  • art. 107 TFUE

    È richiamato quale parametro europeo relativo alla nozione di aiuto di Stato e alla compatibilità delle misure di favore con il mercato interno.

  • art. 108 TFUE

    "aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno"

    La Corte afferma che la disciplina sugli aiuti di Stato prevale e impone al giudice nazionale di dare attuazione alla decisione della Commissione, anche mediante disapplicazione della norma interna incompatibile.

  • art. 11 regolamento (CE) n. 659/1999

    Consente l’ingiunzione di sospensione degli aiuti illegali già nella fase di esame della Commissione, rilevante ai fini del divieto di erogazione del beneficio.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    È evocato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla sospensione del giudizio, ma la Corte valorizza soprattutto il tema della compatibilità con il diritto UE in sede di ottemperanza.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla sospensione necessaria, ma la decisione ruota sulla prevalenza dei vincoli eurounitari e sul potere-dovere del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    La disposizione sui benefici fiscali per i soggetti colpiti da calamità è considerata, per le imprese, un aiuto di Stato illegittimo salvo verifica dei presupposti di compatibilità previsti dal diritto UE.

  • art. 92 TFUE

    È menzionato nel passaggio sul regime de minimis, come base dell’eccezione che rende inapplicabile la disciplina generale sugli aiuti di Stato entro determinate soglie.

  • art. 2 e art. 22 della direttiva 77/388/CEE

    La Corte richiama l’ordinanza della Corte di giustizia che interpreta tali norme nel senso di ostare a una riduzione del 90% dell’IVA dovuta, poiché contraria al principio di neutralità fiscale e alla riscossione integrale dell’imposta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita alla mera esecuzione materiale del giudicato, ma può e deve interpretarlo, precisarlo e verificarne la compatibilità con sopravvenienze normative o vincoli del diritto dell’Unione che incidano sul contenuto concreto dell’obbligo da eseguire.
  • La disciplina unionale sugli aiuti di Stato è vincolante per il giudice nazionale e può comportare la disapplicazione della norma interna favorevole anche in presenza di un giudicato favorevole al contribuente, quando la misura sia stata qualificata come aiuto incompatibile con il mercato interno.
  • I benefici fiscali riconosciuti in favore di soggetti colpiti da calamità naturale non sono automaticamente spettanti alle imprese: occorre verificare in concreto la sussistenza del nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso, evitando sovracompensazioni e tenendo conto di eventuali altri aiuti o indennizzi ricevuti.
  • Per invocare il regime de minimis non basta che il singolo importo richiesto sia inferiore alla soglia; è necessario accertare il cumulo degli aiuti rilevanti su un arco temporale di tre anni e la relativa prova grava sul beneficiario del vantaggio fiscale.
  • In sede di applicazione di sopravvenienze eurounitarie, il giudice può richiedere al contribuente documentazione o dichiarazioni prima non necessarie ma ora indispensabili per verificare i presupposti della nuova regola giuridica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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