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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13390/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti sulla natura e sull'uso di una strada che attraversava i terreni. Un lato aveva promosso un'azione negatoria servitutis chiedendo anche di essere riconosciuto titolare del diritto di recintare una particella e di ottenere il risarcimento dei danni; i convenuti avevano resistito con domanda riconvenzionale per l'accertamento di un diritto di passaggio. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e respinto la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata né l'usucapione della servitù né una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, osservando che il fondo era fruito da un numero limitato di persone e non da una collettività indifferenziata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 116 c.p.c. per non aver considerato una precedente sentenza del Tribunale di Salerno e la linea difensiva assunta in quel diverso giudizio, che a loro dire attestavano la natura pubblica della strada; 2) violazione degli artt. 825 c.c. e 116 c.p.c. per avere disatteso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio circa la proprietà pubblica della strada e la sua destinazione a interesse generale; 3) violazione degli artt. 1051 c.c. e 116 c.p.c. per avere negato una servitù coattiva di passaggio, pur in presenza di un fondo agricolo che essi assumevano accessibile solo a piedi tramite scale in calcestruzzo in condizioni proibitive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e specifico solo in apparenza: non confutava l'assunto della Corte d'appello sull'irrilevanza della sentenza richiamata, non indicava quale parte della decisione fosse incompatibile con la statuizione impugnata e, inoltre, la sentenza non era stata allegata al ricorso; la Corte ha richiamato anche il limite del sindacato di legittimità sull'esame diretto degli atti di merito. I motivi secondo e terzo sono stati trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'apprezzamento delle prove, comprese presunzioni, documenti e testimonianze, non è sindacabile in cassazione, salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale o della falsa applicazione delle regole sulla prova legale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato: la Corte ha escluso che la sentenza invocata dai ricorrenti producesse effetti di giudicato, anche esterno o riflesso, nel diverso giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira a contestare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dedotto dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 825 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di proprietà pubblica della strada, ma la Corte non ha ravvisato una violazione di legge autonomamente scrutinabile, trattandosi di censura fattuale.

  • art. 1051 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la servitù coattiva di passaggio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché finalizzata a contestare l'accertamento di fatto sullo stato di accessibilità del fondo.

  • art. 378 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formalmente qualificata come violazione di legge o vizio di motivazione, miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio diverso da quello imposto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione; non è sufficiente lamentare un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove.
  • L'esame e la valutazione di documenti, testimonianze, presunzioni e consulenza tecnica sono riservati al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficienti le ragioni poste a base della decisione.
  • La deduzione di un giudicato esterno o riflesso deve essere specifica: occorre indicare il contenuto della decisione richiamata e la parte incompatibile con la sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile, soprattutto se il documento non è stato allegato al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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