Cassazione Civile, Ordinanza n. 00394/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
Il fallimento ha agito in rivendicazione per ottenere il rilascio di un'unità immobiliare sita in Nocera Terinese, sostenendo di esserne proprietario in quanto l'immobile era stato realizzato su un terreno acquistato dalla società poi fallita nell'ambito di un'operazione di acquisto del suolo e lottizzazione. Il convenuto ha resistito contestando la domanda e ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione del bene, o in subordine l'indennità per le migliorie apportate. Il tribunale ha respinto sia la rivendica sia la riconvenzionale di usucapione. In appello il fallimento ha censurato: l'omessa pronuncia della corte territoriale sulla mancata statuizione del primo giudice sulla riconvenzionale; la violazione degli artt. 934 e 948 c.c. per aver la corte ritenuto non provata la proprietà; la violazione degli artt. 934, 948 e 2697 c.c. per non aver considerato che la domanda di usucapione avrebbe attenuato l'onere probatorio del rivendicante; l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata valutazione complessiva di documenti e circostanze, tra cui l'acquisto del terreno nel 1975 e la realizzazione dell'appartamento da parte della società poi fallita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la domanda riconvenzionale di usucapione era stata già espressamente rigettata dal tribunale e, comunque, la censura non indicava alcun concreto pregiudizio difensivo derivante dal preteso vizio processuale. Ha respinto il secondo motivo perché volto in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove, insindacabile in sede di legittimità, e perché il preteso vizio della sentenza di primo grado non era stato ritualmente dedotto in appello. Ha respinto il terzo motivo chiarendo che la mera proposizione, da parte del convenuto, di una domanda o eccezione di usucapione non attenua automaticamente l'onere probatorio del rivendicante: l'attenuazione opera solo se il convenuto riconosca, anche implicitamente, o non contesti specificamente, la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa al momento iniziale del possesso. Nel caso concreto tale riconoscimento o mancata contestazione non risultavano, anzi vi era contestazione della titolarità. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sia per il limite dell'art. 348-ter c.p.c. sia perché le doglianze si risolvevano in una censura sulla valutazione delle prove e sull'asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. formulata in modo non conforme ai canoni di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia è censurabile solo se effettivamente vi sia mancata decisione sul punto e la doglianza indichi un concreto pregiudizio processuale o difensivo.
In appello sono inammissibili nuove produzioni documentali non consentite dal regime delle preclusioni.
La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare la mera valutazione di merito delle prove.
Il vizio processuale va dedotto in modo autosufficiente e con specifica indicazione del pregiudizio subito.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
È richiamato quale base della rivendica e del principio dell'accessione, ma la sua violazione non è ravvisata.
Nell'azione di rivendicazione il proprietario deve provare il proprio diritto; l'onere resta rigoroso salvo specifiche allegazioni del convenuto idonee ad attenuarlo.
Regola la distribuzione dell'onere della prova; nel caso concreto il rivendicante non è stato esonerato dalla prova piena della proprietà.
La contestazione specifica della controparte incide sulla possibilità di desumere fatti non contestati; non si è formato un non contestato utile al ricorrente.
Non consente di sindacare in cassazione la valutazione delle prove se non nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Quando la decisione di appello non si discosta da quella di primo grado, il motivo fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile secondo il regime del c.d. doppia conforme.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione il proprietario deve fornire la prova del proprio diritto secondo il rigore della probatio diabolica; tale rigore si attenua solo se il convenuto, opponendo l'usucapione, riconosca o non contesti la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa al momento iniziale del possesso.
- La semplice proposizione, da parte del convenuto, di una domanda o eccezione di usucapione non vale di per sé a trasferire o attenuare l'onere probatorio del rivendicante.
- La censura in cassazione che investa la valutazione delle prove è inammissibile se formalmente prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, poiché la selezione e il giudizio di attendibilità delle prove spettano al giudice di merito.
- Per dedurre utilmente in appello un vizio dell'istruttoria o una contraddittorietà della decisione di primo grado, è necessario formulare uno specifico motivo di gravame e reiterare le istanze istruttorie rimaste insoddisfatte.
- Il motivo per omessa pronuncia o per nullità processuale è inammissibile se non indica in modo concreto quale pregiudizio difensivo sia derivato dal vizio denunciato.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano tra loro diverse.
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