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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18730/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso principale dell'Agenzia contestava in Cassazione la decisione della CTR Lombardia che aveva ridotto la pretesa erariale: i primi due motivi censuravano la mancata declaratoria di integrale indeducibilità dei costi in presenza di operazioni ritenute inesistenti (contestando la prova della certezza e determinazione dei costi ai sensi dell'art. 109 TUIR e il criterio di valutazione adottato sui margini), il terzo motivo censurava la decisione secondo cui, in presenza del meccanismo del reverse charge, l'IVA risultante da fatture fittizie sarebbe stata comunque neutra e quindi detraibile. La società resistente proponeva motivi incidentali miranti a impedire la riclassificazione di operazioni come inesistenti e a ottenere il riconoscimento della detraibilità dell'IVA integrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia per inammissibilità e infondatezza (principalmente perché le censure miravano a una diversa valutazione del merito, non sindacabile in sede di legittimità) e ha accolto il terzo motivo relativo all'IVA in regime di reverse charge, ritenendo erroneo il principio espresso dalla CTR secondo cui l'IVA sarebbe automaticamente neutra anche in presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per un nuovo e motivato esame conforme ai principi esposti. Sono stati rigettati anche i ricorsi incidentali della società. La Corte ha inoltre disposto che il giudice di merito provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Riferito all'onere della prova circa la certezza e determinazione dei costi: la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano una rivalutazione probatoria in sede di legittimità e ha richiamato i limiti del sindacato di Cassazione sulle valutazioni di fatto.

  • art. 8, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. L. 26 aprile 2012, n. 44

    Citato tra le norme richiamate dall'Agenzia nei motivi; utilizzato nel quadro delle censure attinenti alla prova e alla determinazione dei redditi.

  • artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

    Richiamati con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova e alla valutazione delle presunzioni: la Corte ha confermato che le censure che chiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    Interpretato unitamente agli artt. 19 e 26: la Corte ha ricordato che l'art. 21, comma 7, incide sulla posizione dell'emittente e, indirettamente, sul destinatario (cessionario) affinché, in caso di fatture soggettivamente inesistenti, il cessionario non possa esercitare il diritto alla detrazione salvo che siano soddisfatti i requisiti sostanziali.

  • art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge)

    La Corte ha richiamato le finalità e il funzionamento del reverse charge: esso trasferisce l'obbligo di versamento sull'acquirente ma il diritto alla detrazione rimane subordinato al possesso dei requisiti sostanziali (inerenza, soggettività dell'operazione, ecc.).

  • art. 19 e art. 26, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamati in combinato con l'art. 21 per spiegare che la detrazione è subordinata alla sussistenza dei presupposti sostanziali dell'operazione anche nel regime di inversione contabile.

  • art. 74, D.P.R. n. 633/1972

    Rilevante per la disciplina specifica del commercio dei rottami e per l'indicazione delle operazioni in regime di IVA non addebitata in fattura; inserita nel quadro di riferimento del reverse charge nel settore.

  • art. 168, lett. a) Direttiva 2006/112/CE

    Richiamata per i criteri comunitari sul diritto alla detrazione (condizioni soggettive e oggettive): la Corte ha ribadito che la detrazione richiede che i beni/servizi siano utilizzati per operazioni soggette a imposta.

  • art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 158/2015

    Citato con riguardo all'applicabilità del regime sanzionatorio più favorevole; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite che limita l'accesso a tale regime quando non è dimostrata la piena applicazione del meccanismo di inversione contabile nell'acquisto contestato.

Massime di principio

  • In regime di reverse charge il versamento dell'IVA da parte del cessionario non rende automaticamente 'neutra' l'IVA ai fini della detrazione: il diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei requisiti sostanziali (inerenza, soggettività dell'operazione, uso ai fini imponibili).
  • Se le fatture sono soggettivamente inesistenti o si è in presenza di frode, lo Stato può negare la detrazione al cessionario anche se questi ha integrato l'IVA in contabilità in regime di reverse charge.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove: i motivi che mirano a rinnovare la valutazione istruttoria sono inammissibili per cassazione.
  • L'onere della prova sull'inerenza e sugli elementi sostanziali dell'operazione incombe sul contribuente quando è contestata la rilevanza fiscale delle operazioni; il giudice di merito è libero di selezionare e valorizzare le prove ritenute maggiormente attendibili.
  • La definizione agevolata (es. 'rottamazione') non necessariamente estingue l'intero contenzioso se la definizione riguarda solo parte degli importi originari; occorre verificare la completezza della definizione rispetto alla pretesa originaria.
  • L'applicabilità di regimi sanzionatori più favorevoli (art. 6, comma 9-bis d.lgs. 158/2015) richiede attenta verifica dei presupposti e non è automatica quando manchi prova piena dell'assolvimento dell'imposta nelle operazioni rilevanti.
  • Nel settore della commercializzazione dei rottami metallici il legislatore e la giurisprudenza sono particolarmente attenti ai rischi di frode con fatture fittizie; il reverse charge è uno strumento anti-frode, ma non esime dalla verifica dei requisiti sostanziali per la detrazione.

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