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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29939/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto l’appello dell’ente contro l’annullamento di un avviso di accertamento TARI 2016 emesso nei confronti della società. La controversia riguardava l’esclusione dalla superficie tassabile di alcune aree del deposito/stabilimento in cui si assumeva si producessero rifiuti speciali non assimilabili. Il Comune ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina TARI e del regolamento comunale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto la detassazione sulla base della sola documentazione prodotta dalla contribuente (contratto di smaltimento e relazione tecnica), senza verificare che la società avesse assolto i propri oneri: indicazione e delimitazione delle superfici escluse, prova dell’effettivo trattamento/smaltimento dei rifiuti mediante documenti idonei e tempestiva denuncia al Comune entro il termine regolamentare. Il secondo motivo, fondato sull’art. 97 Cost. e sul principio di separazione dei poteri, denunciava l’affermazione della CTR secondo cui la riduzione dell’importo TARI poteva essere riconosciuta direttamente in giudizio, eludendo gli oneri dichiarativi e probatori previsti dalla legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha ribadito che la TARI grava su chi occupa o detiene locali, mentre l’esclusione delle aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili opera solo se il contribuente prova sia l’esistenza e delimitazione delle aree sia l’avvenuto trattamento/smaltimento conforme alla normativa vigente, adempiendo altresì agli obblighi dichiarativi previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva riconosciuto l’esclusione dalla tassazione solo sulla base del contratto di smaltimento e della relazione tecnica, senza verificare l’adempimento dell’onere dichiarativo e senza considerare la decadenza eccepita dal Comune per mancata tempestiva denuncia. Il secondo motivo è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 1, commi 649, 682, 684 e 685, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    La TARI è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali e aree; l’esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili richiede la prova dell’avvenuto trattamento; la denuncia al Comune deve essere presentata entro il termine previsto e produce effetti anche per gli anni successivi salvo variazioni.

  • art. 8, comma 5, lett. b), regolamento TARI del Comune di Napoli

    È stata richiamata per sostenere che l’esclusione dalle superfici tassabili presuppone specifici adempimenti dichiarativi e documentali del contribuente.

  • art. 25 regolamento TARI del Comune di Napoli

    Richiamato nel ricorso quale disposizione regolamentare rilevante per la disciplina delle esclusioni/riduzioni.

  • art. 28 regolamento TARI del Comune di Napoli

    Richiamato nel ricorso quale disposizione regolamentare rilevante per la disciplina delle esclusioni/riduzioni.

  • art. 62, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La Corte ne ha esteso l’interpretazione alla TARI: l’esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali è eccezione alla regola generale dell’imponibilità e va provata dal contribuente.

  • art. 70, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato per affermare l’esistenza di un obbligo di denuncia/informazione a carico del soggetto passivo per ottenere l’esclusione di determinate aree dalla tassazione.

  • art. 57, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all’Amministrazione di svolgere difese e contestazioni rispetto alle domande o eccezioni avversarie.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato nel secondo motivo per censurare l’asserita sostituzione del giudice all’amministrazione nella quantificazione del tributo; motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • In materia TARI, l’imposizione deriva dalla mera occupazione o detenzione di locali e aree; l’esclusione di porzioni di superficie è eccezionale e non opera automaticamente, ma richiede una prova rigorosa da parte del contribuente.
  • Chi chiede l’esclusione dalla superficie imponibile perché vi si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili deve provare sia la specifica area interessata sia l’avvenuto smaltimento/trattamento conforme alla normativa vigente, con idonea documentazione.
  • La sola prova della produzione di rifiuti speciali, o della stipulazione di un contratto di smaltimento, non è sufficiente a fondare l’esclusione dal tributo se non risulta adempiuto anche l’onere dichiarativo e informativo verso il Comune.
  • La denuncia o richiesta di esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali, quando prevista dalla legge o dal regolamento, costituisce un onere del contribuente la cui omissione può comportare la perdita del beneficio fiscale invocato.
  • Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all’ente impositore di contestare in appello la fondatezza delle deduzioni avversarie o di eccepire la decadenza derivante dall’omesso adempimento di oneri dichiarativi, quando si tratti di difese e non di eccezioni in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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