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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02519/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di investimento in obbligazioni, successivamente risolto, nel quale gli investitori avevano ottenuto in primo grado la restituzione del valore nominale dei titoli e la banca era risultata soccombente. In appello, però, la banca otteneva una riforma parziale della decisione: la Corte territoriale riduceva le somme da restituire agli investitori, compensando il credito di questi ultimi con le cedole che erano state loro accreditate e da essi incassate nei mesi di luglio 2007 e luglio 2008. I ricorrenti censurano tale statuizione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1148, 1458, 2033 e 2038 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente consentito la compensazione delle somme dovute a titolo restitutorio con cedole percepite in buona fede prima della domanda giudiziale; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il giudice di appello compensato per un terzo le spese di lite dei due gradi; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c. per il rigetto della domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dagli investitori contro la banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso integralmente la proposta di definizione accelerata e ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la sentenza d'appello conforme all'indirizzo giurisprudenziale più recente in materia di restituzioni connesse alla risoluzione del rapporto di investimento e alla compensazione delle utilità percepite. Quanto al secondo motivo, ha richiamato il principio secondo cui la regolazione delle spese, in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Quanto al terzo motivo, ha affermato che la responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone la totale soccombenza del soggetto condannato e che non può essere pronunciata nei confronti di chi sia risultato solo parzialmente vittorioso. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso

  • art. 1148 c.c.

    invocato dai ricorrenti come norma erroneamente applicata dalla Corte territoriale in tema di restituzione delle utilità percepite

  • art. 1458 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione agli effetti restitutori della risoluzione del contratto

  • art. 2033 c.c.

    invocato dai ricorrenti contro la compensazione delle somme restituende con le cedole riscosse

  • art. 2038 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di restituzione di frutti o utilità percepite

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla regolazione delle spese di lite e alla compensazione parziale disposta dal giudice di merito

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato sia per la domanda di lite temeraria sia per la condanna disposta in sede di legittimità; la Corte ribadisce che la responsabilità aggravata richiede la totale soccombenza

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato come parametro per evidenziare che il ricorso contrastava con un orientamento giurisprudenziale consolidato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamati per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore

Massime di principio

  • In tema di restituzioni conseguenti alla risoluzione di un rapporto di investimento, il giudice può tener conto delle utilità economiche già percepite dall'investitore, con possibile compensazione di tali importi rispetto a quanto dovuto in restituzione, secondo l'orientamento giurisprudenziale applicabile al caso concreto.
  • La censura sulla liquidazione delle spese processuali è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice di merito abbia violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione, totale o parziale, in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi resta discrezionale.
  • La condanna per lite temeraria presuppone la totale soccombenza del soggetto condannato e gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti dall'art. 96 c.p.c.; essa non può essere pronunciata quando la parte sia risultata anche solo parzialmente vittoriosa all'esito finale della lite.
  • Non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione questioni nuove che non abbiano trovato ingresso nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della provaGiudicato

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