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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22931/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e da operazioni di incasso di ricevute bancarie affidate alla banca per conto della società correntista. La società, ammessa a una procedura concorsuale di concordato preventivo, chiedeva la restituzione: a) delle somme che la banca avrebbe trattenuto in compensazione con proprie poste creditorie derivanti dall'esecuzione del mandato all'incasso di ricevute bancarie; b) delle somme addebitate sul conto per effetto di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto e disciplina delle valute ritenute prive di valido titolo. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando un importo restitutorio poi confermato dalla Corte d'appello. In cassazione la società principale deduceva, in sintesi: l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione della banca per tardiva costituzione in primo grado; l'erronea esclusione della prova dell'incasso, da parte della banca, delle ricevute bancarie; la violazione delle norme sull'appello per non aver la Corte d'appello riconosciuto specificamente impugnata la statuizione di primo grado sulla mancata prova dell'incasso. La banca resisteva con ricorso incidentale, sostenendo da un lato che la liquidazione avesse indebitamente incluso interessi creditori non domandati e che fosse stato erroneamente ritenuto invalido l'adeguamento del conto alla delibera CICR 9 febbraio 2000; dall'altro che, in presenza di concordato preventivo, il debito restitutorio dovesse essere limitato alla quota effettivamente pagata in procedura e non all'intero importo del credito originario poi falcidiato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale della banca, ma ha accolto il secondo motivo incidentale, cassando la sentenza impugnata sul punto e rinviando la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese. In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità delle censure della società perché non si confrontavano con la ratio decidendi fondata sul giudicato interno formatosi sulla mancata impugnazione della statuizione di primo grado circa l'assenza di prova dell'incasso delle ricevute bancarie. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondate le censure relative alla liquidazione di interessi e alla comunicazione dell'adeguamento anatocistico, ma ha accolto la doglianza secondo cui, in caso di pagamento in esecuzione di concordato preventivo, l'eventuale ripetizione di indebito deve essere commisurata a quanto effettivamente versato e non all'intero credito falcidiato, poiché l'omologazione del concordato estingue l'obbligazione concorsuale ma non trasforma il pagamento in una soddisfazione integrale del credito originario.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione/mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte precisa che il vizio attiene all'ambito oggettivo della pronuncia, non alle ragioni poste a base della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla liquidazione dell'importo restitutorio

  • art. 167, secondo comma, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente principale per sostenere la tardività dell'eccezione di compensazione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale con riferimento all'impugnazione

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, per denunciare violazione della norma sull'appello, il ricorrente deve riportare specificamente i motivi di gravame nel ricorso per cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla ripartizione dell'onere probatorio

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    invocati dalla ricorrente principale per sostenere la prova presuntiva dell'incasso delle ricevute bancarie

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale quale base della ripetizione di indebito

  • art. 1224, ultimo comma, c.c.

    richiamato nelle conclusioni della domanda restitutoria per gli interessi/maggior danno

  • art. 184 legge fallimentare

    richiamato per precisare che l'effetto liberatorio del concordato riguarda la società debitrice ma non coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso

  • art. 25, terzo comma, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342

    la Corte ricorda la pronuncia di incostituzionalità che rende radicalmente nulle le clausole anatocistiche nei contratti anteriori alla delibera CICR

  • art. 9 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    richiamato per l'adeguamento delle condizioni contrattuali alla capitalizzazione periodica degli interessi

  • art. 7, secondo comma, delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    la Corte esclude il giudizio di comparazione per i contratti anteriori, perché le clausole anatocistiche pregresse sono radicalmente nulle

  • art. 2 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

    indicato come requisito per la valida introduzione di una nuova clausola di capitalizzazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. impone al ricorrente di riportare in modo specifico i motivi di appello e di confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Se il giudice di merito ha fondato la decisione sulla mancata impugnazione di una statuizione di primo grado e quindi sulla formazione del giudicato interno, il ricorrente deve attaccare specificamente tale ratio; non è sufficiente criticare il merito della pretesa originaria o le regole di prova.
  • Il vizio di ultrapetizione o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il contenuto oggettivo della pronuncia, non le argomentazioni giuridiche utilizzate dal giudice per pervenire alla decisione.
  • Nei contratti di conto corrente anteriori alla disciplina CICR del 2000, le clausole anatocistiche pregresse sono radicalmente nulle; per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione occorre una espressa pattuizione conforme ai requisiti della delibera CICR.
  • In caso di ripetizione di indebito collegata a somme versate in esecuzione di un concordato preventivo, il quantum ripetibile va commisurato a quanto effettivamente versato, non all'intero credito originario falcidiato dalla procedura, poiché l'effetto liberatorio del concordato non equivale a un pagamento integrale del credito.
  • L'omologazione del concordato preventivo estingue l'obbligazione della società concordataria nei limiti e secondo gli effetti della procedura, ma non può essere utilizzata per trasformare in pagamento integrale un versamento che, in fatto, è avvenuto solo nella misura concordataria.
  • Chi agisce per la restituzione di somme trattenute o incassate dalla banca deve provare il fatto costitutivo della pretesa, ossia l'effettivo incasso o addebito indebito su cui fonda la domanda.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniConcordato preventivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàRisoluzione del contratto

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