Cassazione Penale, Ordinanza n. 01542/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati, appartenenti al medesimo nucleo familiare, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per plurimi episodi di cessione di stupefacenti. I ricorsi censuravano, da un lato, la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, dall'altro, il trattamento sanzionatorio, in particolare quanto a recidiva e continuazione/medesimo disegno criminoso. La difesa sosteneva in sostanza che l'attività fosse di minore offensività e che la motivazione sulla pena fosse viziata o comunque insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo la lieve entità sulla base di una valutazione complessiva della condotta: rilevante numero di cessioni (103), modalità organizzata e continuativa dell'attività di spaccio, formazione di un vero e proprio punto di vendita con numerosi assuntori in fila e disponibilità della sostanza anche notturna senza preventiva prenotazione. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, li ha giudicati generici, osservando che la sentenza impugnata aveva già dato conto della valutazione della recidiva e aveva motivato in modo logico e completo l'esclusione del medesimo disegno criminoso rispetto a precedenti fatti oggetto di condanna irrevocabile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Integra la fattispecie base dei reati in materia di stupefacenti quando la condotta non presenti i requisiti della lieve entità; la Corte lo applica in presenza di un'attività di spaccio strutturata e non minimizzata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici della fattispecie concreta; non basta un singolo dato favorevole se il quadro complessivo evidenzia una significativa offensività.
La Corte richiama l'esclusione, anche implicita, dei presupposti della circostanza attenuante in relazione alla complessiva valutazione del fatto.
Il ricorso lamentava l'assenza del medesimo disegno criminoso; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito che lo escludeva in base anche al dato temporale.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La lieve entità in materia di stupefacenti va accertata mediante una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici della fattispecie concreta, e non attraverso un esame atomistico di singoli elementi favorevoli.
- L'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è incompatibile con un'attività di spaccio stabile, organizzata, reiterata e caratterizzata da una significativa platea di acquirenti, anche se la singola cessione possa apparire di modesta entità.
- La presenza di numerose cessioni, la disponibilità continuativa della droga e la creazione di un punto di vendita strutturato costituiscono indici idonei a escludere la lieve entità e a ricondurre il fatto alla fattispecie base.
- I motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se si limitano a contestazioni generiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando questa abbia già trattato recidiva e continuazione.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice di merito sull'esclusione del medesimo disegno criminoso è insindacabile se sorretta da argomenti logici, completi e non contraddetti dal ricorrente.
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