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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01551/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Dalla motivazione emerge che il ricorso verteva sulla pena concordata, con un richiamo solo generico alla violazione dell'art. 129 c.p.p., senza dedurre specifici profili di illegalità della pena. La Corte ha ritenuto che, in presenza di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione soltanto vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono ammissibili censure concernenti motivi rinunciati o la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il motivo proposto, non prospettando l'illegalità della pena, è stato quindi giudicato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era una sentenza di concordato in appello e che le doglianze della ricorrente non rientravano tra quelle proponibili contro tale tipo di pronuncia. In particolare, la censura sulla pena concordata era priva di allegazioni di illegalità e la lamentata violazione dell'art. 129 c.p.p. era dedotta in modo generico. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello può essere emessa in camera di consiglio quando le parti chiedono il concordato sui motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi; nel giudizio di legittimità contro tale decisione sono deducibili solo vizi limitati, non le censure sui motivi rinunciati.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato quale forma prevista per la richiesta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con censure generiche contro la sentenza di concordato in appello; occorre una specifica deduzione nei limiti ammessi.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. nel codice di rito, disciplinando il concordato in appello.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla formazione del consenso della parte, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze dirette a rimettere in discussione motivi di appello rinunciati con il concordato.
  • La censura relativa alla pena concordata è ammissibile solo se deduce un concreto profilo di illegalità della sanzione; una contestazione generica non basta.
  • La verifica ex art. 129 c.p.p. non può essere invocata in modo generico per aggirare i limiti propri dell'impugnazione avverso la sentenza di concordato in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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