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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01549/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità e la pena per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando la valorizzazione degli indici sintomatici della destinazione allo spaccio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nell'ipotesi di minore gravità. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: quanto alla responsabilità, ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato non solo il dato quantitativo della cocaina detenuta (oltre 200 grammi, idonei a circa 300 dosi medie singole), ma anche le modalità di custodia e frazionamento e la presenza di strumenti per taglio, pesatura e confezionamento, elementi che rendevano inverosimile l'uso personale e comprovavano la detenzione illecita a fini di spaccio; quanto alla minore gravità ex art. 73, comma 5, ha ritenuto corretta la valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza e modalità organizzative della condotta; quanto alla pena, ha reputato sufficiente la motivazione perché la pena era stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, richiamando il principio secondo cui una specifica motivazione sul trattamento sanzionatorio è necessaria solo quando la pena si discosti sensibilmente dalla media edittale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    Il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare non è da solo prova decisiva della destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi sintomatici a fondare tale conclusione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    L'ipotesi di minore gravità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi del fatto, sia quelli relativi all'azione sia quelli relativi all'oggetto materiale del reato, in particolare quantità e qualità della sostanza.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato con l'art. 133 c.p. a sostegno della doglianza sulla determinazione della pena, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione perché la pena è prossima al minimo edittale.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla pena base e sugli eventuali aumenti o diminuzioni è necessaria solo se la pena inflitta si discosta in modo rilevante dalla misura media edittale; altrimenti sono sufficienti espressioni sintetiche di congruità ed equità.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, il dato quantitativo della sostanza, pur non essendo da solo decisivo, può legittimamente concorrere con ulteriori elementi oggettivi e organizzativi per dimostrare la destinazione allo spaccio.
  • Ai fini della qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità o minore gravità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve effettuare una valutazione globale di tutti gli indici normativi, ponderando sia le modalità dell'azione sia la quantità e la qualità della sostanza.
  • La mera contestazione alternativa dei fatti o la richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio non è proponibile in sede di legittimità quando la sentenza impugnata offra una motivazione congrua e non illogica.
  • La motivazione sulla determinazione della pena è tanto più analitica quanto più la sanzione si allontana dalla media edittale; se la pena resta vicina al minimo, può essere ritenuta sufficiente una motivazione sintetica che richiami la congruità della sanzione e la gravità del fatto.
  • Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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