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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01550/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo in area già sanzionata. Il ricorso è stato però formulato come critica in fatto, mirando in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha rilevato che non erano dedotti specifici travisamenti della prova e che il giudice di merito aveva già valorizzato l'accertamento di polizia giudiziaria del 19/11/2019, nonché la precedente sanzione del 26/06/2019, ritenendo integrata la fattispecie penale contestata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, Codice della strada

    La condotta di esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo integra la fattispecie penale richiamata, anche in presenza di un precedente accertamento/sanzione per la medesima violazione.

  • art. 10, comma 2, legge n. 42 del 2017

    Norma richiamata nel capo di imputazione, ma indicata come non oggetto di contestazione nel ricorso esaminato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre una mera doglianza di fatto finalizzata a una nuova valutazione delle prove o a una lettura alternativa del materiale probatorio.
  • Per censurare efficacemente la motivazione in cassazione occorre indicare specifici travisamenti della prova o vizi realmente rilevanti ai sensi del sindacato di legittimità; non basta opporre una diversa ricostruzione del fatto.
  • La reiterazione della condotta, accertata dagli organi di polizia giudiziaria e già sanzionata in precedenza, può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini dell'integrazione della fattispecie penale contestata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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