Cassazione Penale, Ordinanza n. 01545/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva contestata e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, riferita a 69 piantine, in concorso con altra persona. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna motivazione sulla materialità dei fatti e sulla partecipazione del prevenuto. La Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente confrontata con la motivazione impugnata, osservando inoltre che la sentenza d'appello dava conto del fatto che l'imputato era stato sorpreso a curare le piantine della piantagione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non sufficientemente specifico, perché non confrontato in modo concreto con la sentenza impugnata e comunque smentito dal contenuto della decisione di merito, che descriveva la partecipazione dell'imputato alla coltivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato per qualificare la condotta come concorso di persone nel reato di coltivazione di stupefacenti
richiamato come norma incriminatrice per la coltivazione di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana
applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condizione per l'esclusione dell'onere di versare la somma alla Cassa delle ammende
S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822
richiamata sul requisito della specificità estrinseca del motivo di ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione o violazione di legge deve confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata; la mera affermazione apodittica dell'assenza di motivazione integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità.
- La specificità estrinseca del motivo richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata; non è sufficiente riproporre censure generiche sganciate dal contenuto della sentenza.
- Quando la decisione di merito dà conto in modo espresso della partecipazione dell'imputato alla condotta contestata, è inammissibile il ricorso che si limiti a negare in astratto la materialità del fatto o il coinvolgimento del prevenuto senza misurarsi con tali passaggi argomentativi.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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