Cassazione Penale, Ordinanza n. 01547/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di L'Aquila aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena nei confronti di uno degli imputati e confermando la condanna dell'altra imputata per plurime violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza l'insussistenza degli elementi di prova e la mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che i ricorsi erano del tutto generici e non confrontati con la sentenza impugnata, privi di specificità estrinseca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure erano prive delle ragioni di fatto e di diritto richieste e non si confrontavano concretamente con la decisione d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità; nella decisione costituisce il titolo di condanna confermato in appello o parzialmente riformato quanto alla pena.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
è la norma invocata per denunciare il vizio di motivazione; la Corte la richiama per affermare che il motivo era generico e privo di specificità.
art. 129 c.p.p.
norma richiamata dai ricorrenti in relazione al dovere di immediata declaratoria di cause di non punibilità; la Corte non ne ravvisa l'applicabilità sulla base di censure astratte e non specifiche.
art. 616 c.p.p.
dispone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli
richiamata sul principio della specificità estrinseca del ricorso per cassazione, cioè sull'esigenza che il motivo si confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche sull'insussistenza della prova o sulla carenza di motivazione, senza indicare in modo concreto le ragioni di fatto e di diritto che contrastano la sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve possedere specificità estrinseca: è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione censurata, non essendo sufficiente una critica astratta o meramente assertiva.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può tradursi in una richiesta di revisione del merito sganciata dalla sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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