Cassazione Civile, Ordinanza n. 28849/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti su un immobile in adiacenza a quello dell'attrice. Il giudice di primo grado aveva ordinato la riduzione in pristino della sopraelevazione realizzata dal convenuto, ritenendo che la costruzione violasse la normativa urbanistica e sulle distanze, con condanna anche al risarcimento del danno. La corte d'appello aveva confermato, qualificando l'intervento come nuova costruzione per incremento di volumetria, sagoma e destinazione d'uso, escludendo l'applicabilità dell'art. 877 c.c. e della disciplina locale invocata dal soccombente. Nel ricorso per cassazione il proprietario della sopraelevazione deduceva: 1) difetto e contraddittorietà di motivazione, violazione delle norme edilizie locali e dell'art. 873 c.c., assumendo che si trattasse di mera sopraelevazione/sostituzione di precedente manufatto e che dovesse operare il principio di prevenzione; 2) omessa pronuncia o difetto di motivazione sulla pretesa servitù di veduta, che secondo il ricorrente sarebbe stata esistente sin dall'origine e aggravata dalla trasformazione del sottotetto; 3) difetto di motivazione sulla non legittimità dell'ampliamento del sottotetto e sulla liquidazione del danno, contestando anche la configurazione del danno in re ipsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività del ricorso e quella di difetto di integrazione del contraddittorio, ritenendo quest'ultima inammissibile perché nuova e priva di adeguato supporto fattuale. Nel merito ha rigettato tutti e tre i motivi: ha condiviso la qualificazione dell'opera come nuova costruzione, con conseguente applicazione della disciplina sulle distanze e irrilevanza del principio di prevenzione; ha ritenuto assorbita, e comunque non decisiva, la questione della servitù di veduta; ha confermato la correttezza della liquidazione equitativa del danno, osservando che nella materia delle distanze il pregiudizio può presumersi salvo prova contraria. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine semestrale per impugnare si applica solo se l'intero procedimento è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della modifica normativa; nel caso concreto la disciplina più breve non era applicabile.
Richiamato solo per il deposito di memoria da parte del ricorrente in prossimità della decisione.
La norma sulle distanze tra costruzioni non giustifica l'opera quando la sopraelevazione è qualificata come nuova costruzione e non ricorrono i presupposti per il principio di prevenzione.
È stato escluso che trovasse applicazione nel caso concreto.
art. 38 del P.R.G. del Comune di Aversa
La disposizione, secondo la Corte, riguarda ampliamenti volumetrici strettamente necessari ad accogliere impianti tecnici mancanti o ad adeguare entro il limite del 10% la volumetria esistente; non si applica a ristrutturazioni o interventi che integrano una nuova costruzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sopraelevazione determina incremento di volumetria, modifica della sagoma e nuova destinazione funzionale, il giudice può qualificarla come nuova costruzione, con applicazione integrale della disciplina sulle distanze vigente al tempo dell'intervento.
- Il principio di prevenzione non opera se la normativa locale impone una distanza minima dal confine; in tal caso non è sufficiente invocare la mera vicinanza o preesistenza di un manufatto.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni che richiedono accertamenti di fatto non compiuti dai giudici di merito, come la comproprietà del bene o l'effettiva esistenza originaria di una servitù.
- Nel contenzioso sulle distanze tra costruzioni, il danno patrimoniale può essere ritenuto sussistente in via presuntiva in ragione della violazione della distanza legale, salvo prova contraria del danneggiante circa l'assenza di pregiudizio per le peculiarità del caso.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice di merito individua i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e motiva, anche per relationem, condividendo l'iter argomentativo del primo giudice.
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