Cassazione Penale, Sentenza n. 01729/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Marco Pennesi avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che lo aveva dichiarato colpevole del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (anno d'imposta 2014), condannandolo a 1 anno e 6 mesi di reclusione e disponendo confisca per equivalente per euro 122.210,00. I principali mezzi di impugnazione: (1) nullità / inammissibilità dell'appello del P.M. per carenze formali e mancanza di confronto critico con la motivazione di primo grado (artt. 581, 591 c.p.p.); (2) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e conseguente inutilizzabilità del verbale di accesso, dei documenti e delle dichiarazioni acquisite in sede di verifica fiscale (presunto passaggio da attività ispettiva a indagine senza garanzie difensive); (3) vizio di motivazione e travisamento probatorio da parte della Corte d'appello; (4) compressione del diritto al doppio grado di giudizio per rinnovazione istruttoria in appello (art. 603, comma 3-bis c.p.p.); (5) indeterminatezza/incongruenza della data di consumazione del reato e conseguente vizio relativo alla prescrizione (art. 17 d.lgs. 74/2000); (6) mancata declaratoria di estinzione per prescrizione; (7) mancata valutazione di prove decisive e sovrastima delle dichiarazioni degli accertatori; (8) errata qualificazione giuridica del fatto (oggettiva vs soggettiva inesistenza) e errore di calcolo del danno erariale; (9) motivazione insufficiente sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.); (10) indeterminatezza e vizio nella determinazione dell'importo della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato solo in via limitata. In sintesi: la maggior parte dei motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati (primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo); la Corte ha ribadito principi consolidati: l'art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle acquisizioni ispettive; i documenti contabili preesistenti (fatture, registri) sono in linea di principio utilizzabili (art. 234 c.p.p.), mentre le dichiarazioni rese dopo l'emersione di indizi a carico sono soggette alle garanzie dell'art. 63 c.p.p.; l'omessa indicazione di alcuni estremi formali nell'atto di appello non comporta di per sé inammissibilità se l'oggetto è individuabile (favor impugnationis); la rinnovazione istruttoria in appello è legittima e talvolta necessaria (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) per garantire immediatezza e contraddittorio quando si riforma un'assoluzione. Sui profili di prescrizione la Corte ha ritenuto infondata la doglianza (applicabilità di aumenti di prescrizione già introdotti da precedenti riforme). Quanto alla confisca per equivalente (decimo motivo), la Corte ha parzialmente accolto il motivo: ha confermato il principio per cui il profitto del reato tributario coincide, di regola, con il risparmio d'imposta (IVA indebitamente detratta/evasa) e che la confisca per equivalente è legittima su tale base, ma ha rilevato un profilo formalmente censurabile nella parte motivazionale che richiede maggiore chiarezza/collegamento logico tra calcolo del profitto e specifici elementi di fatto/contabili; pertanto è stato disposto un parziale accoglimento sul punto (correzione/rideterminazione/precisazione non necessariamente con annullamento pieno). Complessivamente la condanna e i principi sostanziali sono stati confermati, con correzione limitata riguardo alla motivazione/quantificazione della confisca.
Norme richiamate
Norma di raccordo tra attività ispettiva/amministrativa e attività di polizia giudiziaria: la sua violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti; occorre individuare e dimostrare la specifica norma processuale violata (es. art. 63 c.p.p. per dichiarazioni) e il momento in cui sono emersi indizi idonei a trasformare l'accesso in indagine.
Disciplina i requisiti formali e di specificità dell'atto di impugnazione: la mancata indicazione di alcuni estremi non comporta inammissibilità automatica se l'oggetto dell'impugnazione è comunque individuabile (favor impugnationis; interpretazione non formalistica).
Stabilisce la rilevabilità d'ufficio di carenze che incidono sull'ammissibilità: la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata d'ufficio in ogni stato e grado quando ricorrono i presupposti.
Consente al giudice d'appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria (anche d'ufficio) se indispensabile ai fini della decisione, specie quando si intende riformare un'assoluzione fondata su prove dichiarative decisive; legittima l'audizione in appello per garantire immediatezza e contraddittorio.
Tipicizza la "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti"; la nozione di "operazioni inesistenti" comprende sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (interposizione), entrambe idonee a integrare il reato e a giustificare la valutazione dell'illecito.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Prevede la confisca, anche per equivalente, nei reati tributari sul profitto del reato; principio che legittima la confisca del risparmio d'imposta (es. IVA indebitamente detratta) quale profitto confiscabile.
Riferito ai termini di prescrizione dei reati tributari: la Corte ha richiamato la storia normativa delle modifiche (anche l'aumento dei termini operante in anni precedenti) per respingere la doglianza di decorrenza della prescrizione.
Tutela del dichiarante: le dichiarazioni rese dalla persona che sia già nella condizione di indagato devono essere acquisite con le garanzie codicistiche; la loro omissione può comportare inutilizzabilità, ma tale inutilizzabilità va specificamente ancorata alla violazione di questa norma.
Regola l'acquisizione di atti e documenti al processo: il processo verbale di constatazione (PVC) e i documenti contabili preesistenti sono, di regola, utilizzabili come documenti extraprocessuali, salvo violazioni specifiche delle garanzie.
Consente l'acquisizione di documenti provenienti dall'imputato anche se non spontaneamente prodotti; non limita l'applicabilità ai soli documenti 'spontanei' e può essere invocata per l'utilizzabilità di documenti acquisiti in sede di accesso.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria e l'ammissibilità di motivazione sintetica se la pena è prossima alla media edittale.
art. 111 Cost.
Garantisce il giusto processo e il ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto compatibili le rinnovazioni istruttorie in appello con l'art. 111 Cost. se finalizzate a garantire immediata audizione delle prove dichiarative decisive.
art. 6 CEDU
Diritto a un processo equo: investe la valutazione della legittimità di rinnovazioni istruttorie e dell'immediatezza dell'audizione delle prove; la giurisprudenza europea impone che, se un appello riforma un'assoluzione, le prove dichiarative decisive debbano essere riassunte per garantire equità.
art. 13-bis, d.l. n. 84/2025 (conv. L. 108/2025)
Modifica lo Statuto dei diritti del contribuente prevedendo obblighi di motivazione e indicazione delle circostanze che giustificano l'accesso fiscale per gli atti redatti dopo la sua entrata in vigore; non crea però un automatismo di inutilizzabilità delle acquisizioni pregresse.
Massime di principio
- La mera violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità in sede penale degli esiti di una verifica fiscale: la difesa deve indicare quale norma processuale specifica è stata violata (es. art. 63 c.p.p.) e provare il momento in cui sono emersi indizi tali da trasformare l'accesso in indagine.
- Difetti formali nell'atto di appello (mancata indicazione di numero sentenza, data deposito ecc.) non determinano di per sé inammissibilità se l'oggetto dell'impugnazione è individuabile (principio del "favor impugnationis" e interpretazione non formalistica).
- La Corte d'appello può disporre la rinnovazione dell'istruttoria (anche d'ufficio) quando indispensabile per pronunciarsi su una riforma di assoluzione in condanna; l'audizione in appello delle prove dichiarative decisive è uno strumento di garanzia (art. 603, comma 3-bis c.p.p.).
- I documenti contabili preesistenti acquisiti in sede di verifica (fatture, registri) sono, in linea di principio, utilizzabili come prova documentale; le dichiarazioni rese dopo l'emersione di indizi a carico sono protette dalle garanzie del codice e possono essere inutilizzabili se acquisite senza gli avvisi e le tutele previste.
- In reati tributari il "profitto" confiscabile è normalmente il risparmio d'imposta (es. IVA indebitamente detratta o imposta evasa) e la confisca per equivalente è ammessa su tale base, purché la sentenza espliciti chiaramente il metodo di calcolo e tenga conto di pagamenti/accordi che riducono il debito.
- L'erronea indicazione della data di consumazione nel capo di imputazione non determina automaticamente nullità né annullamento se la difesa non prova di essere stata pregiudicata nella possibilità di difesa; l'indeterminatezza è sanzionata solo se effettivamente compromette il diritto di difesa.
- In cassazione l'eccezione di prescrizione richiede che il ricorrente fornisca elementi incontrovertibili e insuscettibili di essere smentiti sugli addebiti temporali; nuove deduzioni fattuali in Cassazione che implicano accertamenti di fatto sono spesso inammissibili.
- La motivazione della pena può essere sintetica se la misura è prossima alla media edittale; per pene significativamente superiori o per rifiuto di attenuanti generiche occorre motivazione più analitica.
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