Cassazione Penale, Ordinanza n. 03154/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado, con conferma in appello, una condanna a anni due e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa per un'ipotesi di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. In cassazione ha proposto un unico motivo deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma 2, c.p., sostenendo che l'aumento di pena applicato per la recidiva fosse eccessivo. La Corte osserva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva già spiegato le ragioni dell'aumento sino alla metà della pena base per recidiva specifica e reiterata, e si limita a riproporre le stesse critiche già avanzate in appello senza una vera critica argomentata al provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il titolo di reato per cui vi era stata condanna nei due gradi di merito; il contenuto della fattispecie non è oggetto di discussione nella decisione, che verte solo sul ricorso avverso il trattamento sanzionatorio.
disciplina la recidiva specifica e reiterata; nel caso concreto l'aumento di pena per recidiva è ritenuto legittimamente motivato dalla Corte territoriale.
richiama l'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non rispetta i requisiti di specificità.
art. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, disposta in assenza di ragioni di esonero.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle doglianze già dedotte in appello, senza critica argomentata della decisione di secondo grado, determina inammissibilità.
- La funzione dell'impugnazione è quella di critica argomentata del provvedimento: il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso.
- La deduzione di generici vizi di motivazione, non accompagnata da un effettivo confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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