Cassazione Civile, Ordinanza n. 19204/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione, deducendo tra l’altro la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo nelle cartelle presupposte e la nullità dell’atto per mancata notificazione delle cartelle stesse. In appello aveva inoltre censurato la decisione di primo grado per non aver considerato il disconoscimento, ex art. 2719 c.c., delle copie delle relate di notifica prodotte dall’Ufficio a prova della regolare notifica delle cartelle. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato la produzione in copia senza considerare la necessità di esibire gli originali dei documenti contestati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l’agente della riscossione può provare la regolare notificazione delle cartelle anche mediante produzione di copie, senza dover depositare necessariamente gli originali né la copia integrale; il disconoscimento della copia non ne travolge automaticamente l’efficacia, perché non produce gli effetti di cui all’art. 215, comma 2, c.p.c. e il giudice può utilizzare anche altri mezzi di prova, incluse le presunzioni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stata invocata dal ricorrente per contestare l’efficacia probatoria delle copie prodotte; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo comunque utilizzabili le copie
il disconoscimento delle copie non impedisce, di per sé, che il giudice ne valuti la prova con altri elementi istruttori
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del motivo di ricorso
richiamato per affermare che il disconoscimento della copia non produce gli effetti tipici previsti per la scrittura privata riconosciuta o verificata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel processo tributario l’agente della riscossione può dimostrare la regolare notificazione delle cartelle prodromiche anche mediante copie della documentazione, senza l’onere di depositare l’originale o la copia integrale, salvo diversa specifica previsione normativa.
- Il disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c. non comporta automaticamente la perdita di efficacia probatoria del documento prodotto, né impedisce al giudice di fondare la decisione su altri elementi di prova, comprese le presunzioni.
- La contestazione della documentazione in copia non determina di per sé nullità dell’atto di riscossione o della sua notificazione, in mancanza di una norma che lo preveda espressamente.
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