Cassazione Civile, Ordinanza n. 04389/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della procedura concorsuale, di un decreto del Tribunale che aveva confermato la liquidazione dei compensi spettanti a vari tecnici incaricati di stimare il patrimonio immobiliare della società in concordato preventivo. Il tribunale aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, escludendo la prescrizione presuntiva, negando l’applicabilità dell’art. 71 d.P.R. 115/2002 e ritenendo sufficiente la motivazione del decreto di liquidazione, perché fondata sul parere del commissario giudiziale e sulla considerazione che la fattura fosse più vantaggiosa per la procedura rispetto a una precedente liquidazione. In cassazione la società ha proposto nove motivi, tra cui: carenza assoluta di motivazione; violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c.; violazione delle regole processuali in tema di valutazione della domanda e delle prove; errore materiale nel richiamo al precedente decreto; travisamento delle risultanze; natura prededucibile del credito; funzionalità delle prestazioni dei tecnici; criteri di stima dei compensi; non applicabilità della prescrizione presuntiva e dell’art. 71 d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, ha accolto il secondo motivo ritenendo che il decreto impugnato fosse affetto da motivazione meramente apparente e quindi da nullità per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., ha dichiarato assorbiti i motivi dal terzo all’ottavo e ha rigettato il nono motivo. Di conseguenza ha cassato il decreto del Tribunale di Teramo limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda, anche in punto di corretta liquidazione dei compensi e dei parametri applicabili.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione: il provvedimento deve consentire di percepire il fondamento della decisione e non può risolversi in motivazione apparente.
La mancanza di una motivazione effettiva integra nullità del provvedimento come vizio processuale denunciabile in cassazione.
Richiamato nei motivi di ricorso e ritenuto assorbito rispetto al vizio di motivazione accolto.
Richiamato nei motivi di ricorso e ritenuto assorbito rispetto al vizio di motivazione accolto.
Richiamato nei motivi di ricorso e ritenuto assorbito rispetto al vizio di motivazione accolto.
Richiamato nei motivi di ricorso e ritenuto assorbito rispetto al vizio di motivazione accolto.
Invocato per la correzione dell’asserito errore materiale; il relativo motivo è rimasto assorbito.
La prescrizione presuntiva è stata ritenuta non applicabile al credito derivante da contratto scritto di prestazione professionale.
Non applicabile ai professionisti incaricati dalla procedura, perché non qualificabili come ausiliari del giudice.
Richiamato in relazione alla pretesa natura prededucibile dei crediti; motivo assorbito.
D.M. 30.5.2002
Richiamato in relazione ai criteri di stima dei compensi; motivo assorbito.
Massime di principio
- Il decreto del giudice dell’impugnazione sostituisce integralmente quello reclamato: censure rivolte esclusivamente alla motivazione del provvedimento di primo grado non sono utili se non investono la decisione sostitutiva effettivamente impugnata.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente un richiamo generico a elementi come la convenienza economica della soluzione adottata.
- Nel liquidare compensi professionali nell’ambito di una procedura concorsuale, il giudice deve verificare la correttezza dei parametri applicati in relazione alla concreta tipologia della prestazione, non potendo fondare la legittimità della liquidazione sulla sola circostanza che l’importo sia più vantaggioso di quello richiesto in precedenza.
- La prescrizione presuntiva opera solo nei rapporti che si svolgono senza formalità, con pagamento solitamente immediato e senza quietanza; non si applica al credito derivante da contratto scritto, salvo eventualmente per la parte non riconducibile al documento contrattuale.
- I tecnici incaricati dalla procedura concorsuale per attività professionali di stima non sono, di regola, ausiliari del giudice ai fini dell’art. 71 d.P.R. 115/2002, ma operano nell’ambito di un autonomo rapporto di prestazione d’opera professionale.
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