Cassazione Civile, Ordinanza n. 10365/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2002. I promissari acquirenti avevano versato una caparra; successivamente hanno esercitato il recesso dal preliminare e ottenuto dai giudici di merito la condanna della società promittente venditrice alla restituzione del doppio della caparra, oltre interessi, con rigetto della domanda riconvenzionale della società per un'indennità di occupazione dell'immobile fino al rilascio. La società ha impugnato la decisione sostenendo, in cassazione, che il proprio preteso inadempimento non era imputabile, poiché dipendeva dalla revoca del decreto di trasferimento che costituiva il titolo di acquisto dell'immobile da parte sua, evento che assumeva eccezionale, straordinario e imprevedibile. Ha inoltre contestato il rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto ad altra causa pendente e ha dedotto un vizio motivazionale della sentenza d'appello in ordine alla prevedibilità della revoca del decreto di trasferimento. In sostanza, i motivi di ricorso miravano a far dichiarare non imputabile l'inadempimento della società e a rimettere in discussione la decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimità del recesso dei promissari acquirenti e la debenza del doppio della caparra.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sulla sospensione necessaria perché la ricorrente non aveva dimostrato che la causa asseritamente pregiudiziale fosse effettivamente pendente al momento rilevante, mancando così l'interesse concreto e attuale alla sospensione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non apparente, avendo spiegato che la società aveva assunto l'obbligo di trasferire la piena proprietà dell'immobile pur sapendo di non esserne ancora proprietaria e che l'evento dedotto non poteva qualificarsi come straordinario e imprevedibile alla luce delle pattuizioni contrattuali e del contesto fattuale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la ricorrente, sotto le spoglie della violazione di legge, sollecitava in realtà una diversa ricostruzione del fatto e della colpevolezza dell'inadempimento, attività riservata al giudice di merito. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
sospensione del giudizio per pregiudizialità
La sospensione richiede un rapporto di pregiudizialità concreto e attuale; la causa pregiudiziale deve essere tuttora pendente, altrimenti la sospensione sarebbe un inutile intralcio alla giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge sussiste solo quando si deduce un'erronea ricognizione della fattispecie astratta contenuta nella norma, non quando si contesti la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione; il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o al minimo costituzionale della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è viziata solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, nei limiti del minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati in modo da rendere percepibile il fondamento della decisione.
Le doglianze della ricorrente non hanno integrato una violazione della disciplina dell'inadempimento, ma hanno prospettato una diversa valutazione della concreta imputabilità dell'inadempimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone che la causa pregiudiziale sia effettivamente pendente al momento in cui il giudice deve decidere; se la causa non è più in corso, manca l'interesse concreto e attuale alla sospensione e il ricorso sul punto è inammissibile.
- Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo entro il minimo costituzionale: è configurabile nullità solo se la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o risulti incomprensibile; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta poco persuasiva o incompleta.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto: quando la censura investe la ricostruzione della vicenda concreta o l'apprezzamento della colpevolezza dell'inadempimento, il motivo è inammissibile perché eccede il perimetro del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.
- In tema di preliminare di vendita, la parte che si obbliga a trasferire un bene pur non essendone ancora proprietaria assume il rischio connesso al perfezionamento del proprio titolo di acquisto, se il programma contrattuale mostra che tale evenienza era contemplata o comunque prevedibile.
- Ai fini dell'imputabilità dell'inadempimento non è decisivo invocare successive scelte negoziali o valutazioni di convenienza economica, se il giudice di merito accerta che il mancato adempimento dipende da una decisione della parte e non da un impedimento oggettivo e insuperabile.
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