Cassazione Civile, Ordinanza n. 27856/2025 del 20/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva ottenuto, negli anni 1987-1988, l'espropriazione di un terreno e, tra il 1993 e il 1997, titoli edilizi per ampliare il proprio stabilimento in un'area industriale. Successivamente, la giurisdizione amministrativa annullava gli atti della procedura espropriativa; il Comune annullava in autotutela i titoli edilizi e ordinava la demolizione dei manufatti. La società impugnava tali atti amministrativi e, parallelamente, vedeva respinta anche la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per occupazione appropriativa. Solo nel 2008 procedeva alla demolizione e al rilascio dell'area. Agiva quindi in giudizio chiedendo il risarcimento del danno da lesione dell'incolpevole affidamento sulla legittimità dei provvedimenti ampliativi poi rivelatisi illegittimi, ma le amministrazioni eccepivano la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. I motivi di ricorso per cassazione censuravano: (1) l'individuazione del dies a quo della prescrizione al 16 ottobre 2000, sostenendo che il danno si sarebbe percepito solo dopo il giudicato amministrativo del 2005 e dopo la definizione della vicenda sull'occupazione appropriativa nel 2010, nonché dopo la demolizione del 2008; (2) la ritenuta non necessità di attendere il giudicato di legittimità dell'atto di autotutela comunale per far decorrere la prescrizione; (3) la condanna alle spese e il diniego di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito sul momento di percepibilità del danno, correttamente ancorato all'atto comunale di annullamento in autotutela del 16 ottobre 2000. Ha rigettato il secondo motivo, chiarendo che, nelle ipotesi di danno da lesione dell'affidamento incolpevole su un provvedimento ampliativo poi annullato, la domanda risarcitoria non presuppone il giudicato di annullamento del provvedimento amministrativo e la prescrizione decorre dalla manifestazione percepibile del danno, non dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa. Ha dichiarato manifestamente inammissibile il terzo motivo, ribadendo che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce un diritto della parte soccombente. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, identificato nel caso concreto con la manifestazione esterna e percepibile del danno secondo l'ordinaria diligenza del danneggiato.
Si applica la prescrizione quinquennale all'azione risarcitoria da fatto illecito; il dies a quo è ancorato alla percepibilità del pregiudizio, non alla definizione di tutte le vicende processuali collegate.
La percepibilità del danno va valutata secondo la diligenza esigibile dal danneggiato.
Viene richiamato per affermare che il danno risarcibile può derivare, nel caso di specie, dalla lesione dell'affidamento incolpevole su provvedimenti ampliativi illegittimi, come responsabilità da comportamento della pubblica amministrazione.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge invocati dalla ricorrente.
Il giudizio sul momento di manifestazione del danno è accertamento di fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
La regola generale in tema di spese è la soccombenza.
secondo comma, nella formulazione applicabile ratione temporis
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra un diritto della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio, ai fini della prescrizione, non conta il momento in cui si è perfezionata in astratto la fattispecie di responsabilità, ma quello in cui il danno si manifesta all'esterno ed è oggettivamente percepibile dal danneggiato con l'ordinaria diligenza.
- Quando il danno è dedotto come conseguenza della lesione dell'affidamento incolpevole su un provvedimento ampliativo poi rivelatosi illegittimo, la pretesa risarcitoria non presuppone il previo giudicato di annullamento dell'atto amministrativo, perché il fondamento della domanda è la scorrettezza del comportamento amministrativo e non la sola illegittimità formale del provvedimento.
- La pretesa di far decorrere la prescrizione solo dalla definizione di giudizi successivi, se il danno era già percepibile prima, si risolve in una censura di merito non sindacabile in cassazione se il giudice abbia motivato adeguatamente sul momento di emersione del pregiudizio.
- La compensazione delle spese di lite è una facoltà discrezionale del giudice di merito; la parte soccombente non ha un diritto alla compensazione, salvo il limite della totale vittoria della controparte.
- L'impugnazione in cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito sulla percepibilità del danno quando questa costituisca un accertamento fattuale sorretto da motivazione congrua.
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