Cassazione Penale, Ordinanza n. 03722/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado a mesi 9 di reclusione per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso, relativa a grammi 2,5895 netti di cocaina suddivisa in sei involucri, con principio attivo idoneo per 14 dosi. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente verificato in concreto la sua sussistenza. La Corte, però, ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato la recidiva valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato, l'arco temporale esteso dei precedenti stessi e le modalità del fatto, considerate indice di un'attività stabile e organizzata di spaccio (suddivisione in involucri pronti per la cessione, presenza di una vedetta, disponibilità di denaro contante).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna per il reato di spaccio in continuazione/concorso ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è rimasta ferma, così come la valutazione di recidiva operata dal giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato, nel fatto di detenzione ai fini di spaccio contestato all'imputato.
art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del fatto di detenzione di sostanza stupefacente per finalità di spaccio, nella fattispecie relativa a cocaina in quantità pari a 2,5895 grammi netti.
utilizzato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo ove vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, 27/05/2010 n. 35738
richiamata per il principio secondo cui la recidiva va valutata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, non potendo bastare il mero dato formale dei precedenti penali.
Massime di principio
- La recidiva non può essere riconosciuta o esclusa in modo meramente formale: il giudice deve svolgere una verifica in concreto della capacità dei precedenti di esprimere una effettiva riprovevolezza della condotta e pericolosità del reo.
- Ai fini della valutazione della recidiva sono rilevanti la natura dei reati precedenti, il tipo di devianza che essi manifestano, il grado di offensività dei comportamenti e il livello di colpevolezza complessivamente desumibile dal curriculum criminale.
- La motivazione sulla recidiva è congrua quando il giudice valorizza non solo i precedenti penali, ma anche le concrete modalità del fatto, se queste rivelano una struttura di azione stabile e organizzata.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che non si confronti con la motivazione del giudice di merito sulla recidiva può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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