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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03672/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'amministratore legale di una società, ritenuto responsabile del reato tributario di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il ricorso per cassazione deduceva, in sostanza, l'erroneità della conferma del giudizio di colpevolezza e mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, prospettando una lettura alternativa delle fonti di prova. La difesa insisteva inoltre, con memoria, perché gli atti fossero rimessi al Presidente della Corte per la riassegnazione del ricorso ad altra Sezione. La Corte ha però rilevato che la motivazione di merito era razionale e adeguata: i giudici di merito avevano valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, da cui risultava che la società non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA relative all'anno d'imposta 2015, pur essendovi tenuta, con imposta IVA evasa pari a 245.985,38 euro e IRES pari a 4.565.284,07 euro; inoltre, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo, desunto dalla rilevante entità dell'evasione e dal mancato pagamento successivo delle imposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo articolato dalla difesa tendeva a una diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità a fronte di una motivazione di merito non illogica né apparente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA; la Corte assume che la condotta integrasse il reato contestato in presenza dell'obbligo dichiarativo non adempiuto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e adeguata.
  • La censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli elementi di prova rispetto a quella accolta dai giudici di merito è inammissibile se non denuncia reali vizi della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
  • In tema di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, la prova della mancata presentazione, unita alla rilevante entità dell'imposta evasa e al mancato pagamento successivo, può essere valorizzata per inferire anche l'elemento soggettivo del reato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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