Cassazione Penale, Ordinanza n. 03673/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, avendo l'imputato proposto personalmente l'impugnazione senza ministero di difensore cassazionista. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 12 dicembre 2024, che aveva confermato la condanna alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per il merito delle censure, ma perché presentato personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p., nel testo modificato dalla l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Individuato come norma incriminatrice del reato per il quale era stata confermata la condanna in appello; il contenuto della fattispecie non è ulteriormente specificato nel testo.
art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
legge n. 103 del 2017
Richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che impone il patrocinio di un difensore cassazionista.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità penale, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto e proposto da un difensore munito di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato è causa di inammissibilità originaria.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione impedisce ogni scrutinio del merito della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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